decreto 29 gennaio 1811 a

ContestoRegno d'Italia (1805 - 1814)
AutoritàEugenio Napoleone (dispone)
Titolo"Decreto sulla processura e sulle pene in materia di contrabbando"
DateMilano, 29 gennaio 1811
Fonti bibliograficheBollettino delle leggi del Regno d'Italia. Parte prima. Dal 1° gennaio al 30 giugno 1811, Milano, Dalla reale stamperia, 1811[1811]
MaterieGiustizia, ordinamento giudiziario
Abstract

Eugenio Napoleone, viceré d'Italia, visto il decreto di S.M.I. e R. 10 ottobre 1810, conosciuta la necessità di assicurarne l'esecuzione con adattato regime penale, su rapporto del ministro delle finanze, sentito il consiglio di Stato, decreta:

  • titolo I, delle pene
    • sezione I, delle pene applicabili agli intraprenditori, agli assicuratori, agli interessati e loro complici nelle imprese di frode in merci proibite, e ai capi di bande, direttori e condottieri delle unioni dei frodatori (art. 1-2)
    • sezione II, delle pene applicabili ai prevenuti d'imprese di frode in merci tariffate (art. 3-4)
    • sezione III, delle pene applicabili alla frode semplice (art. 5)
  • titolo II, dei sequestri in materia di frode e della divisione della parte attribuita agli impiegati (art. 6)
  • titolo III, delle transazioni in materia di frode dei diritti di dogane (art. 7-9)
  • titolo IV, dell'impiego delle mercanzie di cui sarà stata pronunciata la confisca
    • sezione I, delle mercanzie proibite (art. 10-12)
    • sezione II, delle mercanzie tariffate (art. 13)
  • titolo V, delle disposizioni generali (art. 14-18)