decreto 20 gennaio 1813

ContestoRegno d'Italia (1805 - 1814)
AutoritàEugenio Napoleone di Francia (dispone)
Titolo"Regolamento intorno alla polizia dei porti del regno"
DatePosen, 20 gennaio 1813
Fonti bibliograficheBollettino delle leggi del Regno d'Italia. Parte I. Dal 1° gennaio al 30 giugno 1813, Milano, Dalla stamperia reale, 1813[1813]
MateriePolizia
Abstract

Eugenio Napoleone, viceré d'Italia, su rapporto del ministro dell'interno, sentito il consiglio di Stato, decreta:

  • titolo primo, disposizioni preliminari (art. 1-3)
  • titolo II, ufficiali dei porti di commercio
    • sezione prima, organizzazione degli ufficiali di porto (art. 4-10)
    • sezione II, funzioni degli ufficiali di porto di commercio (art. 11-23)
    • sezione III, rapporti degli ufficiali di porto con le autorità superiori (art. 24-27)
    • sezione IV, trattamento e uniforme degli ufficiali di porto (art. 28-35)
    • sezione V, ritiro e pensioni degli ufficiali di porto (art. 36-40)
  • titolo III, regolamento e polizia dei porti marittimi di commercio
    • sezione prima, entrata e uscita dal porto (art. 41-46)
    • sezione II, ordine per dar fondo e per il carico e scarico dei bastimenti (art. 47-54)
    • sezione III, custodia dei bastimenti nel porto (art. 55-67)
    • sezione IV, cautele da osservarsi nel calatafare e racconciare i bastimenti nel porto (art. 68-70)
    • sezione V, dell'imbarco e dello scarico della zavorra o stiva (art. 71-78)
    • sezione VI, avanzi di vecchi bastimenti (art. 79-80)
    • sezione VII, gavitelli, segnali (art. 81)
    • sezione VIII, polizia per la sicurezza dei bastimenti (art. 82-84)
    • sezione IX, pesca (art. 85-86)
    • sezione X, condotti influenti nei porti (art. 87-88)
    • sezione XI, navicellai e pescatori nel rapporto di carico e scarico dei bastimenti (art. 89-92)
    • sezione XII, competenza dei tribunali, applicazione delle multe (art. 93-94)
  • titolo IV, fari o lanterne segnali nei porti e sulle coste (art. 95-99)
  • titolo V, disposizioni generali (art. 100-102)