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33. Francesco Sforza al podestà, al comune e alla comunità di Chignolo Po 1451 gennaio 2 Milano

Francesco Sforza ordina al podestà, al comune e agli uomini di Chignolo Po di non molestare Antonio Landriani, suo fratello e un suo cugino per la tassa dei cavalli, perché già vi contribuiscono i loro massari.

Potestati (1), comuni et hominibus Cugnoli.
El spectabile Antonio de Landriano ne ha facto querella che vui voleti che esso Antonio et lo fratello et un altro suo cusino contribuiscano ala taxa de cavalli ultra el carrico che supportano li loro massari, dicando esso Antonio che may per alcuno tempo se trovarà che li dicti habiano pagato taxa alcuna de cavalli. Et, perché a nuy pare honesto che, contribuendo li loro massari, essi sopradicti patroni non debiano patire gravezza né carrigo veruno, volimo, et così per queste ve cometemo, che ali dicti Antonio, fratello et suo cuxino non debiati dare graveza né molestia alcuna de taxa de cavalli, perché li suoi massari fano la parte loro dela factione. Mediolani, ut supra.
Cichus.


(1) Non identificato (la carica è segnalata da SANTORO, Gli uffici, ma dal 1451 ottobre 1).