Commercio e vettovaglie (1331 - 1794)

serie | livello: 2

Produttore fondo: Pavia, Comune di Pavia (sec. XIV - )

Contenuto: La serie "Commercio e vettovaglie" riunisce la documentazione relativa alla normativa e alla tassazione sui rifornimenti e il commercio di generi alimentari e quella relativa ai paratici degli artigiani e dei mercanti. La serie si articola nelle seguenti otto sottoserie:

8.1. Dazi alle porte (unità 483 - 495);

8.2. Vettovaglie (unità 496 - 510);

8.3. Biade e grani (unità 511 - 529);

8.4. Beccai e beccarie (unità 530 - 535);

8.5. Olio (unità 536 - 540);

8.6. Atti per il mensuale (unità 541 - 546);

8.7. Commercio della calce (unità 547);

8.8. Paratici degli artigiani e dei commercianti (unità 548 - 564).

Per la maggior parte i documenti sono prodotti dall'ufficio di provvisione di Pavia, in misura minore provengono dalla magistratura delle entrate ordinarie di Milano e, in periodo visconteo-sforzesco, direttamente dalla cancelleria ducale.

L'ufficio di provvisione ha fra l'altro il compito di riscuotere i dazi, nella misura stabilita dal magistrato delle entrate ordinarie di Milano. L'imposta sulle merci in arrivo e in transito per Pavia viene riscossa alle porte della città. I dazi vengono affittati tramite pubblico incanto ad un impresario.

Il giudice delle vettovaglie, con carica semestrale nel periodo visconteo-sforzesco e biennale all'epoca della repubblica Ambrosiana, interviene regolamentando le questioni connesse all'approvvigionamento e commercio di generi alimentari e controllando l'esistenza di frodi. Nella sua qualità di giudice ordinario può pronunciare sentenze e comminare sanzioni pecuniarie fino ad un limite stabilito.

Il giudice delle vettovaglie, inoltre, provvede a fissare i calmieri per generi di prima necessità quali pane e carne, coadiuvato in questo dai calmieristi dell'ufficio di provvisione. La determinazione dei calmieri si basa fra l'altro sulle dichiarazioni (propallazioni) di produttori, intermediari e commercianti.

Fra i suoi compiti il giudice amministra inoltre il magazzino del frumento, acquistando dai produttori e rivendendo a mugnai e panettieri. Di sua competenza sono anche la raccolta e il commercio di grani e farine e la loro esportazione. A tale scopo il magistrato controlla il movimento di biade, grani e farine alle porte, tramite suoi assistenti in loco.

Il commercio dell'olio, anch'esso sotto il suo controllo, è particolarmente documentato nella sottoserie 8.5. Tre unità di tale sottoserie riguardano controversie sui dazi da pagare per l'olio alla pesa pubblica di Pavia, detta anche pesa dell'olio, sita in porta Santa Maria in pertica.

L'ufficio di provvisione ha fra le sue facoltà quella di concedere esenzioni dalla tassazione mensuale introdotta da Carlo V nel 1536 come sussidio per il mantenimento dell'esercizio (cfr. sottoserie 8.6).

L'ultima sottoserie riguarda i paratici degli artigiani e dei commercianti, associazioni che arrivano al loro massimo sviluppo dei secoli XIV e XV, durante il periodo visconteo e sforzesco. Il collegio dei mercanti, che comprende fabbricanti di lana, di drappi e tessitori di oro e seta, presiede i paratici e da vita ai paratici minori. Tutti coloro che vogliono esercitare la mercatura devono iscriversi ai paratici, che intervengono nel dirimere le questioni tra i loro membri o tra singoli membri e paratici tramite un console di nomina elettiva.

Ogni paratico è regolato da statuti trasmessi per approvazione all'ufficio di provvisione di Pavia e al senato di Milano. Fra i paratici documentati nella sottoserie 8.8 si trovano: panettieri, formaggiai, salumieri, cerari, cappellai, osti, brentatori, falegnami, muratori, orefici, fabbri, carbonai, mugnai, pellicciai, pasticceri, venditori d'olio, stampatori, pianetari, pescatori, saponari, tessitori di tela, merciai, speziali, calzolai, ciabattini e conciapelli.

espandi | riduci

NOTA BENE: qualsiasi richiesta di consultazione, informazioni, ricerche, studi (nonché documentazione fotografica in alta risoluzione) relativa ai beni culturali di interesse descritti in Lombardia Beni Culturali deve essere inoltrata direttamente ai soggetti pubblici o privati che li detengono e/o gestiscono (soggetto o istituto di conservazione).