Consiglio di leva

I consigli di leva accertavano l'idoneità al sevizio militare dei cittadini iscritti nelle liste verificate dagli Uffici di leva. Si riunivano in locali messi a disposizione dai Comuni. Contro le loro decisioni era possibile rivolgersi al Ministero della difesa (entro 90 giorni). I Consigli di leva erano incaricati di pubblicare in tutti i Comuni compresi nel territorio della propria giurisdizione, attraverso gli Uffici di leva e i Comuni stessi, il manifesto, firmato dal presidente del Consiglio di leva, con il quale si ordinava la leva e si indicavano il luogo, il giorno e l'ora di riunione per le varie operazioni. I Consigli di leva procedevano alla verifica della liste di leva dei vari Comuni e le aggiornavano con eventuali ulteriori iscrizioni o cancellazioni. Eventuali iscritti risultati non idonei al servizio militare erano inseriti in appositi elenchi approvati con decreto del Presidente della Repubblica, con la specifica delle imperfezioni e le infermità che determinavano la non idoneità al servizio militare. Gli iscritti risultati temporaneamente non idonei erano rinviati e considerati rivedibili, alla successiva leva, e poi eventualmente riformati. I Consigli di leva rilasciavano, ad ogni iscritto riformato o rimandato quale rivedibile, la dichiarazione di riforma o quella di rivedibilità; inoltre dichiaravano renitenti gli iscritti che non si presentavano alla visita per l'arruolamento. Al momento dell'arruolamento venivano compilati due fogli originali matricolari per ogni soldato, il primo originale era custodito nella sezione matricola del Corpo di appartenenza, il secondo originale dal reparto a cui il militare era assegnato. Al momento del congedo i due fogli matricolari erano restituiti al Distretto di leva dell'interessato. I Consigli fornivano ai distretti militare i dati necessari per preparare i ruoli matricolari.
Il d.p.r. 237/1964 prevedeva 34 Consigli di leva con sede a Torino (per i distretti militari di Torino e Cuneo); Alessandria (per Alessandria e Vercelli); Genova (per Genova e Savona); Milano I (per Milano e Sondrio); Milano II (per Monza e Como); Brescia (per Brescia); Pavia (per Pavia e Cremona); Verona (per Verona e Vicenza); Trento (per Trento e Bolzano); Padova (per Padova); Treviso (per Treviso); Venezia (per Venezia e Belluno); Udine (per Udine e Trieste); Firenze (per Firenze); Bologna (per Bologna); Piacenza (per Modena e Piacenza); Forlì (per Forlì e Ancona); Pisa (per Pisa, Massa Carrara, Grosseto e Siena); Perugia (per Perugia, Viterbo, Ascoli Piceno e Macerata); Roma I (per Roma); Roma II (per Frosinone e Latina); Chieti (per Chieti, Teramo e Aquila); Cagliari (per Cagliari, Oristano e Sassari); Napoli (per Napoli); Caserta (per Caserta e Benevento); Salerno (per Salerno ed Avellino); Foggia (per Foggia e Campobasso); Bari I (per Bari); Bari II (per Potenza); Lecce (per Lecce); Catanzaro (per Catanzaro e Cosenza); Messina (per Messina e Reggio Calabria); Catania (per Catania e Siracusa); Palermo I (per Caltanissetta ed Agrigento); Palermo II (per Palermo).
I consigli erano formati da un presidente, due periti "selettori attitudinali" (un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano e un ufficiale medico), un segretario (commissario di leva o ufficiale dell'Esercito).
Le attività dei Consigli di leva sono cessate dal 1° gennaio 2005, in attuazione della l 226/2004 e successivo d.m. 20 set 2004, in base ai quali l'ultima chiamata alle armi era prevista per il 31 dicembre 2004 mentre l'ultima chiamata alla visita di leva per gli appartenenti alle classi 1985 e precedenti al 30 settembre 2004.
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Fonti
regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, Testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del regio Esercito (= r.d. 329/1938)
decreto del presidente della repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica (= d.p.r. 237/1964)
legge 23 agosto 2004, n. 226, Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore (= l 226/2004)
decreto del Ministro della difesa 20 settembre 2004 (= d.m. 20 set 2004)
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(prima redazione a cura di Rocco Marzulli, 2005, revisione di Carmela Santoro, 2008)