comune della repubblica italiana 1802 - 1805
La nuova organizzazione dei comuni, seguita alla proclamazione della repubblica italiana, venne definita dalla legge sull’organizzazione delle autorità amministrative (legge 24 luglio 1802). Il titolo I, riguardante l’organizzazione generale dello stato, stabiliva che in ogni comune vi era “una municipalità e un consiglio comunale”, mentre il titolo VI “delle municipalità” e il titolo VII “dÈ consigli comunali” definivano la struttura dell’amministrazione comunale.
La legge del 1802 introduceva un’organica suddivisione dei comuni in tre classi definite in base alla consistenza della popolazione residente, stabilendo per i comuni di prima classe un numero di abitanti superiore a diecimila unità, per i comuni di seconda classe un numero di abitanti compreso fra diecimila e tremila unità, per i comuni di terza classe un numero di abitanti inferiore a tremila unità. L’appartenenza alle varie classi determinava diverse modalità nella composizione delle municipalità e dei consigli comunali e criteri differenti di eleggibilità dei loro componenti (artt. 74, 77-86).
Per quanto riguarda i consigli comunali la legge 24 luglio 1802 stabiliva che il consiglio comunale nei comuni di prima e seconda classe si componeva rispettivamente di quaranta o trenta cittadini (art. 112), metà dei quali “necessariamente de’ possidenti” (art. 113). I membri del consiglio si rinnovavano parzialmente di anno in anno entro un quinquennio (art. 116), ed erano nominati dal “consiglio generale del dipartimento sopra una lista tripla presentata dall’istesso consiglio comunale” (art. 117). Il consiglio di un comune di terza classe era costituito invece da “tutti gli estimati e tutti i capi famiglia non possidenti, ma però descritti nel registro civico della stessa comune”, che avessero compiuti trentacinque anni di età e avessero “uno stabilimento di agricoltura, di industria e di commercio nel di lei circondario” e vi pagassero “la tassa personale” (art. 120). Il consiglio comunale, organo deliberativo del comune, veniva convocato in via ordinaria due volte all’anno (in gennaio o febbraio e in settembre o ottobre) e “straordinariamente a qualunque invito del prefetto, del viceprefetto o del cancelliere distrettuale” (art. 128). Nella prima seduta il consiglio esaminava il rendiconto presentato dalla municipalità relativo all’esercizio finanziario precedente, mentre nella seconda concorreva alla formazione dei consigli distrettuali, nominava i componenti della municipalità, determinava le spese e l’ammontare delle imposte comunali per l’anno in corso (artt. 129-132). I consigli comunali deliberavano collegialmente a scrutinio segreto (art. 135) e si tenevano sempre in luogo pubblico (art. 126), alla presenza, oltre che delle rispettive municipalità, di un membro della prefettura o viceprefettura nei comuni di prima e seconda classe, e del cancelliere distrettuale, che ne registrava gli atti, nei comuni di terza classe (art. 123). Il consiglio comunale eleggeva i componenti della municipalità in un numero variabile a seconda della classe (da sette a nove nei comuni di prima classe, da cinque a sette nei comuni di seconda classe, di tre nei comuni di terza classe( (art. 77). Gli amministratori municipali nei comuni di prima e seconda classe erano “proposti per schede segrete” ed erano “eletti a maggiorità assoluta di suffragi” (art. 78). Nei comuni di terza classe due amministratori municipali erano eletti “fra i possidenti nella comune”, uno tra i primi sei maggiori estimati, il terzo tra i non possidenti (artt. 80-81).
Le municipalità esercitavano funzioni esecutive (artt. 87-91) e si convocano a seconda delle necessità e su domanda del cancelliere distrettuale, del prefetto o viceprefetto (art. 94), dal quale dipendevano “immediatamente” (art. 92).
L’organigramma dei funzionari delle municipalità di prima e seconda classe era costituito da un segretario e da un numero variabile di impiegati in base ai bisogni (art. 97). Nei comuni di terza classe le funzioni del segretario erano svolte dal cancelliere distrettuale (art. 98), mentre un agente comunale, eletto dalla municipalità, la rappresentava “come procuratore degli affari della comune” (art. 99). L’agente comunale, alle dipendenze del comune dietro corresponsione di un emolumento, aveva la “diretta corrispondenza col cancelliere distrettuale”, da cui riceveva le leggi e gli ordini per la pubblicazione (art. 103) e le intimazioni dirette al comune (art. 104). Inoltre vigilava su tutto ciò che aveva “rapporto all’entrata e alla spesa” (art. 105), disponeva “i mandati pei pagamenti liquidi” e li presentava agli amministratori per la firma (art. 106). Non poteva assentarsi dal suo ufficio senza l’assenso della municipalità (art. 102). Alle dipendenze di ogni comune di terza classe, dietro corresponsione di uno stipendio, vi era anche un cursore, che veniva nominato, confermato e rimosso dagli amministratori municipali (art. 110). Egli era “incaricato di eseguire gli ordini della municipalità, del cancelliere e dell’agente comunale” (art. 108), fungeva da tramite per la corrispondenza, pubblicava le leggi e i proclami, faceva rapporto alle autorità di tutto ciò che potesse “interessare la loro vigilanza a vantaggio dei cittadini e della comune” (art. 109).
In ciascun comune, infine, operava anche il ricevitore comunale, a cui veniva demandata la riscossione di “tutte le contribuzioni imposte nel circondario del comune, tanto reali che personali, e di qualunque altra specie” sia che dovessero essere devolute al tesoro nazionale o alla cassa dipartimentale, sia a quella comunale, com’era specificato nell’art. 20 della legge sui ricevitori comunali e dipartimentali promulgata nel 1804 (legge 22 marzo 1804), in cui erano definite in modo sistematico le sue competenze.
Precisato ulteriormente da altri provvedimenti normativi, l’uno relativo all’organizzazione dei consigli comunali di terza classe (decreto 20 ottobre 1802), l’altro all’allargamento del numero di persone che potevano far parte dei consigli comunali (legge 4 novembre 1802), il sistema sopra delineato rappresentò la struttura portante del regime amministrativo per gli enti locali del periodo napoleonico (Coraccini 1823; Roberti 1947; Rotelli 1974; Zaghi 1989; Meriggi 1994).
ultima modifica: 12/06/2006
[ Saverio Almini ]
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