provveditorato agli studi 1867 - [1971]

Il Provveditorato agli Studi ha storicamente costituito il più importante organo di amministrazione periferica dipendente dal Ministero della Pubblica Istruzione, che peraltro tra il 1929 (decreto 12 settembre 1929) ed il 1944 (decreto 29 maggio 1944) fu denominato Ministero dell'Educazione Nazionale.

Previsti già dalla legge Casati 13 novembre 1859, n. 3725, i Provveditorati agli Studi non svolsero, durante i primi anni dell'Unità, rilevanti compiti di amministrazione attiva, perché era il Ministero degli Interni che, attraverso le Prefetture, si occupava della maggior parte delle questioni riguardanti l'istruzione pubblica a livello locale (legge 13 novembre 1859). Soppressi con la riforma Berti (decreto 6 dicembre 1866), i Provveditorati furono ricostituiti, con più ampie prerogative, nell'ambito della riforma Coppino del 1867 (decreto 22 settembre 1867).

Il Provveditore agli Studi, suprema autorità della Provincia nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria, ha alle sue dipendenze dirette le scuole classiche e quelle tecniche, mentre le scuole elementari dipendono da un ispettore scolastico ad hoc. Tuttavia il provveditore, presiedendo il Consiglio scolastico, organo di vigilanza unico per l'istruzione primaria e secondaria, esercita un pervasivo controllo anche sulle scuole elementari.

Con il Regolamento 3 novembre 1877, n. 4152, le attribuzioni del provveditore furono trasferite al prefetto, che tornò quindi ad essere il dominus dell'amministrazione scolastica locale. Successivamente, la legge Credaro 4 giugno 1911, n. 487 restituì al provveditore l'antica autonomia (regolamento 3 novembre 1877).

Durante il fascismo, la riforma Gentile (decreto legge 31 dicembre 1922) sostituì alla circoscrizione provinciale quella regionale, lasciando in vita solo 19 Provveditorati agli Studi. Alla circoscrizione provinciale si è però tornati nel 1936 con la riforma De Vecchi (decreto legge 9 marzo 1936, convertito legge 10 aprile 1936).

Anche durante il periodo repubblicano il Provveditorato agli Studi è stato posto a capo dell'amministrazione periferica della scuola, conservando attribuzioni relative tanto all'istruzione primaria quanto a quella secondaria.

Il Provveditorato agli Studi è un organo complesso, costituito dal Provveditore agli Studi e dall'Ufficio scolastico posto alle sue dipendenze.

Il Provveditore agli Studi è l'organo burocratico individuale preposto all'amministrazione locale dell'istruzione primaria e secondaria; dal provveditore dipendono gerarchicamente il personale dell'Ufficio scolastico, i capi d'istituto e i professori degli istituti e delle scuole d'istruzione media, gli ispettori e direttori didattici ed i maestri elementari.

Tra le prerogative del provveditore in materia di scuola elementare, le più importanti sono quelle relative alla sovrintendenza sull'insegnamento elementare pubblica e privata, alle nomine ed ai trasferimenti dei maestri ed alla chiusura - in casi urgenti e gravi - delle scuole. Per quanto riguarda, invece, l'istruzione media, oltre alle funzioni generiche di vigilanza, coordinamento ed informazione enunciate nel regio decreto legge 21 novembre 1938, n. 2163 (decreto legge 21 novembre 1938), ricordiamo il conferimento degli incarichi di insegnamento (decreto legislativo 7 maggio 1948 b e legge 19 marzo 1955), la tenuta degli albi professionali degli insegnanti della scuola secondaria e la possibilità di irrogare sanzioni disciplinari ai medesimi (decreto legge 6 dicembre 1926 e decreto legge 5 luglio 1934). A seguito del processo di decentramento burocratico avvenuto negli anni '50, il provveditore ha ampliato la propria competenza alle questioni degli aumenti periodici degli stipendi del personale a lui sottoposto, alla nomina dei capi d'istituto (ed al loro esonero) ed alla concessione di congedi straordinari al personale direttivo ed insegnante (decreto 30 giugno 1955 b e legge 30 marzo 1961).

Con la legge 7 dicembre 1961, n. 1264 ha assunto particolare rilievo la figura del vice-provveditore agli Studi, che è ora diretto collaboratore del provveditore e può essere delegato a svolgere le sue funzioni (e sostituirlo) quando egli ne sia impedito (legge 7 dicembre 1961).

L'Ufficio scolastico, istituito con la legge Credaro del 1911 (in precedenza si utilizzava il personale della Prefettura), coadiuva il provveditore nel suo lavoro, ma non può compiere atti giuridicamente rilevanti (il cui solo responsabile rimane il provveditore). L'Ufficio scolastico si compone degli impiegati della carriera direttiva, degli impiegati di concetto e degli impiegati delle carriere esecutive ed ausiliarie appartenenti ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione e distaccati in provincia.

Dal momento della sua costituzione al 1971, il Provveditorato agli Studi si è dotato di numerose Commissioni e Consigli che, su base di solito provinciale, supportavano l'azione del Provveditore e dell'Ufficio scolastico. Tra questi, i più importanti sono stati il Consiglio scolastico provinciale, il Consiglio provinciale scolastico, la Commissione di primo grado per gli insegnanti secndari non di ruolo e la Commissione di secondo grado per gli insegnanti secondari non di ruolo (divenuta successivamente la Commissione provinciale permanente per il contenzioso.

Il Consiglio scolastico provinciale fu istituito tramite il regio decreto legge 21 novembre 1938, n. 2163 (decreto legge 21 novembre 1938). Questo Consiglio sostituì tutti gli organi consultivi a quell'epoca presenti presso il Provveditorato agli studi e si pose come organo consultivo unico per gli affari dell'istruzione elementare e media; fu soppresso dal regio decreto legge 27 maggio 1946, n. 556 (decreto legge 27 maggio 1946).

Il Consiglio provinciale scolastico, costituito nell'ambito del decreto legge abolitivo del Consiglio scolastico provinciale succitato, esplica la sua consulenza solo nell'ambito dell'istruzione elementare; è composto dal provveditore agli studi (che lo presiede), da una persona (residente nella provincia) che abbia particolari competenze nell'ambito dell'istruzione elementare, da un preside (o da un professore) di istituto magistrale, da un maestro elementare eletto dai colleghi, da un rappresentante dell'amministrazione provinciale, da un rappresentante del comune capoluogo e da uno degli altri comuni della provincia. Le principali attribuzioni di questo ufficio sono le seguenti:

  • determinazione del piano per l'istituzione delle nuove scuole elementari;
  • espressione di pareri sui progetti di costruzione dei nuovi edifici scolastici;
  • approvazione degli statuti e dei bilanci preventivi e consuntivi dei Patronati scolastici.

La Commissione di primo grado per gli insegnanti superiori non di ruolo fu istituita con il decreto legge 7 maggio 1948, n. 1276 (decreto legislativo 7 maggio 1948 b); composta di capi di istituto, di professori di ruolo e di funzionari del Provveditorato, ha il compito di compilare le graduatorie degli insegnanti aspiranti al conferimento di incarichi e supplenze negli istituti di istruzione media.

La Commissione di secondo grado per gli insegnanti superiori non di ruolo, istituita dal decreto legge del 1948 appena citato, era composta dal provveditore agli studi, da capi di istituto e da professori di ruolo. La sua competenza si estendeva alle decisioni sui ricorsi prodotti avverso le graduatorie compilate dalla Commissione di primo grado ed avverso le nomine ed i licenziamenti degli incaricati e dei supplenti. Questa Commissione è stata sostituita (legge 19 marzo 1955) dalla Commissione provinciale permanente per il contenzioso.

Quest'ultima Commissione - composta dal provveditore (che la presiede), da un capo di istituto, da due professori e da un funzionario della carriera direttiva del Provveditorato - gode delle seguenti prerogative:

  • decide sui ricorsi proposti in via gerarchica contro la Commissione di primo grado;
  • esprime parere obbligatorio per l'irrogazione di sanzioni disciplinari ai professori non di ruolo;
  • esprime parere facoltativo su ogni altra questione relativa alla gestione del personale insegnante non di ruolo.

ultima modifica: 12/06/2006

[ Fulvio Calia ]