congregazione dei 18 1595 - 1758

L’atto istitutivo di questa Congregazione ristretta a 18 Anziani è l’ordine del Senato del 20 ottobre 1595: il provvedimento intendeva dare una soluzione al problema indicato dal Sindaco Sormani che, sottolineando quali gravi spese comportasse la convocazione di 65 persone, dichiarava altresì di sentire la necessità di consultarsi con gli Anziani prima di prendere decisioni importanti. Il Senato convenne allora che i 65 Anziani eleggessero 18 di loro ai quali attribuire la facoltà di trattare tutti gli affari a nome di tutte le comunità del Ducato (decreto 20 ottobre 1595).
La Congregazione dei 18 dunque, una volta eletta avrebbe sostituito la Congregazione generale nel compito di consigliare, appoggiare ed insieme controllare i Sindaci generali: essa si sarebbe fatta tramite tra la base del contado milanese ed i due massimi rappresentanti del Ducato.
Nonostante la Congregazione dei 18 fosse nata su istanza del Sindaco Sormani come organo di più facile convocazione e consultazione, essa avrebbe anche soddisfatto all’esigenza di maggior partecipazione degli Anziani alla conduzione degli affari del Ducato. E tale esigenza era ben chiara ai 65 Anziani della Congregazione generale come risulta dai verbali del 1599: in quell’anno infatti, in merito alla istituzione della Congregazione dei 18, gli Anziani discussero sulle attribuzioni, competenze e sull’importanza che si intendeva conferire alla suddetta indicata anche Congregazione minore.
I rappresentanti delle 65 pievi perseguivano l’idea di una stretta collaborazione fra la Congregazione dei 18 ed i Sindaci che non privilegiasse nessuna delle due parti e si svolgesse su un piano di parità. A questo proposito proponevano un impegno costante dei 18 nell’amministrazione del Ducato, che non si esaurisse nelle riunioni dilazionate nel tempo (Congregazione del Ducato, verbale 5 luglio 1599). Gli Anziani insistevano infatti sulla necessità che Sindaci e “18” disponessero di poteri equilibrati e paralleli: gli Anziani della Congregazione minore che, a turno, si sarebbero trattenuti a Milano dovevano essere due come i Sindaci; poiché spettava ai Sindaci fare i mandati per il pagamento dei salari degli Anziani, i due Anziani più vecchi avrebbero dovuto spedire i mandati affinché il commissario regio pagasse lo stipendio dei Sindaci e ancora, la carica dei Sindaci avrebbe dovuto essere di durata biennale, come biennale era l’incarico dei “18”.
Alle suddette proposte i Sindaci reagirono non solo contestandole poiché eccessivamente limitative della loro autonomia, ma ottenendo dal Senato l’imposizione della loro superiorità. Alla Congregazione dei 18 non venne infatti riconosciuta alcuna autonomia: essa si doveva riunire una sola volta all’anno, soltanto “per informatione de negotii” e su preciso invito dei due Sindaci.
A sottolineare la superiorità dei Sindaci generali sui “18” contribuì infine la rinuncia, da parte della Congregazione generale, alla prerogativa conferitale dal Senato di eleggere i “18” in favore dei due Sindaci del Ducato: “li deciotto Anziani, quali hanno d’attendere alli negotii del Ducato conforme all’ordine del Senato Eccellentissimo, s’habbino da elegere dalli detti Sindaci Sormano e Albano, con intervento del Signor Segretario Monti, a quali anco si dà autorità di stabilire il salario debito ad ogn’uno di loro e questo fra un mese prossimo” (verbale 5 luglio 1599).
La carica di Anziano aveva tendenzialmente durata a vita benché le pievi godessero della facoltà di poter, in qualsiasi momento, destituire il loro Anziano e sostituirlo con un altro qualora lo ritenessero necessario. Tale tendenza rispondeva allo scopo di facilitare l’approfondimento continuo dei diversi problemi e l’acquisizione di una competenza tecnica sempre migliore. Nei verbali della Congregazione dei 18 ricorrono infatti gli stessi nomi per un lungo periodo di tempo e, quando interveniva una sostituzione, l’Anziano a volte faceva parte della stessa famiglia del precedente. In realtà in una pieve non dovevano esservi molte persone adatte a ricoprire l’incarico di Anziano, poiché oltre a godere della fiducia delle varie comunità che componevano la pieve medesima, essi dovevano avere sufficiente esperienza di problemi tributari, conoscere a fondo la situazione delle Terre che andavano a rappresentare e dovevano dimostrare di avere quei requisiti che norme dettate nel 1618 e poi ribadite e precisate dagli Ordini del 1627, indicavano come indispensabili. Queste disposizioni tendevano ad indirizzare la scelta dei rurali verso persone capaci e che non si trovassero in situazioni tali da poter trarre dalla carica vantaggi personali: “che non possa essere eletto alcuno alla detta Congregazione dei Diciotto il quale trovi havere debiti verso il ducato, overo lite, o controversia con alcuna Comunità d’esso per causa de carichi. Che la detta elettione facci di persone delle più habili, sufficienti e prattiche in materia de carichi rurali e che tengano la sua ordinaria habitatione e fameglia nelle Pievi e in quelle sostengano carichi, né in modo alcuno vi si admettano Magnati o cittadini” (Ordine Gonzalo Cordoba 1627).

ultima modifica: 13/10/2003

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