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811. Francesco Sforza al luogotenente e al referendario di Lodi (1452 agosto 24 "apud Quinzanum").

Francesco Sforza ordina al luogotenente e al referendario di Lodi di indurre i dazieri del dazio del vino al minuto di far avere all'ebreo Isacco quanto da loro è dovuto.

Domino locuntenenti et referendario Laude.
Dilecti nostri, Isach ebreo, habitatore in quella nostra cità, ne ha facto querella dicendo che quelli datiari del datio del vino a minuto gli sono debitori de certa quantità de dinari, dali quali non pò consequire el debito suo; el che gli ritorna in grandissimo damno, et perta(n)to ne ha supplicato gli vogliamo fare debita provisione. Unde, parendone honesta et iusta la peticione sua, per le presente vi commettiamo et volimo che gli debiate ministrare rasone et iusticia contra li dicti datiarii summaria et expedita, quibuscumque frivolis exceptionibus remotis, constringendoli per omnia iuris remedia ad dare et satisfare integramente el dicto Isach ebreo de tucto quello ve starà (a) loro essergli veri debitori. Data ut supra.
Cichus.

(a) In A constarà con con depennato.