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1408. Francesco Sforza a Oldrado da Lampugnano, consigliere ducale e agli Anziani di Parma. 1453 febbraio 21 Milano.

Francesco Sforza scrive a Oldrado Lampugnani e agli Anziani della città che, non conveniendo riunire il Consiglio generale, ha deliberato che gli Anziani convochino cittadini, secondo le modalità seguite dal Consiglio della Credenza, per deliberare sulle addizioni da farsi per la spesa del carriaggio, per il salario del podestà e per le spese di Oldrado dello scorso anno, e per accordarsi con quegli ebrei che si intende autorizzare a prestare denaro in quella città. A quanto deciso il duca darà la stessa efficacia, per questa volta, come se fosse stato deliberato dal Consiglio. Aderendo alle sollecitazioni, vuole che Oldrado deliberi sul caso del prestito fatto dall'ebreo Salomone de Galli sopra le lane, ricordando che i mercanti non vorrebbero che detto Salomone venisse punito.

[ 346v] Spectabilibus militi dilectissimis nostris domino Oldrado de Lampugnano, consiliario nostro, ac Ancianis civitatis nostre Parme.
Perché non ce pare bene, né per certi boni respecti volemo, per le condictione ocurrente al presente in lo paese che se convochi el Consilio generale di quella cittade, neanche volemo, né intendemo che le cose de quella comunità stiano in suspeso et indiscusse, però havemo deliberato, et cossì volemo, et per questa concediamo che voi Anciani chiamate con voi alchuni cittadini, quali e quanto meglio parerà ad voi, domino Oldrado, secondo el modo consueto quando faceti el Consiglio della Credenza et la magior parte, secondo el vostro modo consueto, habiate autorità de assigurare, obligare et fare bene cauti quilli hanno conducto quelle addictione havete novamente facto incantare per satisfare alla richiesta della spesa del carrezo, et al salario del potestà presente, et alle spese vostre del'anno passato, et possiate anche contrahere et capitulare, in quella più honesta forma vi parerà convenire, cum alchuni hebrei quali intendemo volete condurre per imprestare ad usura in quella citade. Et in queste cose et in ogne altre quale accaderanno essere deliberate et facte per voi ad utilità de quella republica, possiate cum l'autorità della presente lettera obligare et vendere dicte addictione et contrahere in queste cose premisse et altre, quale accadesseno per inde, ac si tale obbligatione o vendita che si farà, se facesse cum l'autorità del Consiglio vostro generale, dechiarando quello serà deliberato, obligato e promesso per vui et cum dicti Anciani sia inviolabiliter facto et tenga perpetuamente effecto; et questo volimo vaglia tantummodo per una fiata solum, et non per più, non obstante alchune lege, statuti, ordini et provisioni (a) disponente in contrario, alli quali per questa fiata derogamo ex certa scientia et de nostre plenitudine potestatis, etiam si de quelli bisognasse farvi qui mentione spetiale. Ceterum, perché quella comunità ne solicita che fazamo imponere fine alle molestie quale sonno facte contra Salamone de Galli hebreo, habitante in quella cittade, per casone delle lane sopra (b) le quale ha imprestato, como altre fiate havimo scripto ad voi, messer Oldrà et al spectabele Ayolfo di Orlandi da Firenza, et certificati della absentia d'esso Ayolfo, et che anche li mercadanti de quella città non si contentano che dicto Salamone sia aggravato, como appare per pubblico instrumento facto per loro, volemo et commectemo che voi, messer Oldrà, subito debiate decidere et definire dicta causa et non defferire più acioché dicta comunità non habia casone de darne più stimulo per questo. Mediolani, die xxi februarii 1453.
Ser Iohannes.
Cichus.

(a) Segue ordini depennato.
(b) sopra in interlinea.