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551. Francesco Sforza al podestà, al capitano e al referendario di Piacenza (1453 novembre 23 "contra Urceas Novas").

Francesco Sforza ordina al podestà, al capitano e al referendario di Piacenza di non permettere che vengano prese dagli uomini di Calendasco disposizioni (pagamenti di imbottature dei beni che hanno là e requisizione di certa loro roba e richiesta di pegni) a danno di Romagnolo e Cristofano, compagni di suo fratello Corrado. Sia loro restituito il maltolto e siano rimessi nello stato in cui erano precedentemente alle novità loro fatte.

[ 149v] Potestati, capitaneo et referendario nostris Placentie.
Romagnolo e Christofano, compagni del magnifico Conrado, nostro fratello, se sonno doluti cum nuy che per li homini de Calendasco vogliono essere astreti et artati a certi pagamenti, maxime per casone de imbotature per certi loro beni che hanno in quello paese e territorio; et che per dicta casone gli è tolta certa robba et pegni e facta novità contra de loro e fora del consueto e usitato. Pertanto volemo che debbiati provedere che contra delli dicti Romagnolo e Christoforo ne' loro beni e cose non sia facta novità alcuna né datoli molestia né impazo alcuno per dicta casone, et che ogni novità facta per dicti da Calendascho contra de loro e pegni, et così tolte, le faciate restituire e revocare e remettere in suo grado et stato, como erano de prima, perché non intendemo che contra de loro sia per (a) modo alcuno innovata cosa del mondo, più che sia stato facto per li tempi passati. Et questo fati, remota ogni exceptione e subito, sichè non habiamo più affanno. Data ut supra.
Ser Alexander de Ubertariis.
Cichus.

(a) Segue cosa depennato.