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239. Francesco Sforza a Stefano Sanvitale 1450 novembre 7 Milano

Francesco Sforza ordina al conte Stefano Sanvitale di vietare alla moglie di Angelo Sanvitale di portare fuori dal territorio sforzesco biade, vettovaglie e robe a beneficio del marito, cui il duca nega di potersene avvantaggiare anche se la moglie prendesse dimora dove si trova il marito.

[ 49v] Comiti Stefano da Sancto Vitali.
Sentimo che la donna del conte Angelo da San Vitale manda per le biave, vitualie et robbe lì di quelle gli havemo consentite che le goldi et usifructi della sua dote. Et, perché portandose fuora del territorio nostro queste vitualie pervengano in benefitio del dicto conte Angelo, per questa ve commandiamo expresamente che non lassati extrahere né victualie né dinari né altra cosa provenisse deli dicti beni, quali nuy havemo lassati alla dicta donna, sotto pena dela nostra desgratia. Se quella donna vorà venire ad stare lì et goldere quelli tali beni dotali et fructi d'essi et che fatia lì in casa, dove sonno li beni, continua residentia, serimo contenti che liberamente golda et usifructi dicti beni senza contradictione alcuna, dummodo per recto né per inderrecto né per alcuno modo dicto conte Angelo ne possa percipere sostengo alcuno né benefitio o commodo, recordandove che, se fareti el contrario, vuy stessi ve privareti del vostro feudo. Data Mediolani, die vii novembris 1450.
Cichus.