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27. Francesco Sforza ai presidentibus negociis di Piacenza 1450 dicembre 30 Milano

Francesco Sforza ordina ai presidentibus negociis di Piacenza che si conservi la liberalità sul dazio del vino concessa alla città e si lasci perci agli osti di continuare a pagare sette lire imperiali per ogni carro di vino.

[ 20v] Presidentibus negociis Placentie.
Como sapete, quando nuy havessimo il dominio de quella città, volendo usare liberalitate et munificentia verso quella comunità, gli lassassimo et donassimo fra li altri datii el datio dela bollatura del datio del vino, quale datio li hosteri infra nominati, cioè quello dala Spada, dal Falcone, dal Cavalletto, dal'Angelo et quello dal Montone (a), pagavano et solevano pagare ad computo de libre vii de imperiali per caduno carro de vino. M hanno querelato da nuy dicti hosteri, lamentandosi che vuy li astrengeti et volite astrengere ad pagare libre viii el carro del vino per dicto datio contra l'usato, rechiedendone vogliamo provedere ad questa tale innovatione. Il perché, attento (b) che si movano cum colore de rasone et de honestate (c) et etiam considerato poy che nuy havimo usato liberalitade verso quella comunitate, è digna cosa che anchora essa sia benigna et humana alli cittadini soy equalmente. Vi confortiamo et strengemo vogliati provedere che dicti hosteri non siano astrecti ad pagare per dicto datio più como libre vii el carro, como solevano per lo passato, et, facendo, ne pare iusta et honesta cosa. Mediolani (d), die ii ianuarii 1451.
Cichus.
Antonius.
Iohannes.


(a) Da infra nominati a Montone aggiunto nel margine sinistro.
(b) Seguono due righe cancellate.
(c) Da attento a honestate aggiunto nel margine sinistro.
(d) Segue xxx decembris 1450 depennato.