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178. Francesco Sforza a Teseo da Spoleto 1451 luglio 12 Cremona

Francesco Sforza scrive a Teseo da Spoleto che per lo strame si è seguito, sia per quelli di Borgonovo sia per li altri del piacentino, la consuetudine introdotta da Filippo Maria Visconti. Eguale risposta il duca vuole si dia ai provisionati e a quanti di loro minacciano atti di forza: faccia sapere a ciascuno che il duca reagirà. I soldati di Giacomazzo possono avere roba a credito, ma non possono pretendere che la gente la compri per venderla poi ai loro. Lo Sforza, inoltre, gli fa avere una lettera per Luchina Dal Verme riguardante l'uomo d'arme che, si dice, è stato ammazzato nel letto ad torto et senza suo deffecto. Informa infine Teseo che il Consiglio segreto ha deciso la vertenza tra Luchina e i cittadini piacentini residenti a Castel San Giovanni, sentenziando che questi ultimi non sono tenuti alla tassa dei cavalli né ad altri oneri locali.

Theseo de Spoleto.
Respondendo ad quanto ne scrivi, intendemo che del facto del strame, tanto per quelli da Borgonovo quanto che per l'altri de piacentina se sequiti et attendasse al'ordine et consuetudine del signore passato, perché noy non intendimo inovare cosa alchuna circha questo. Et il simile dicemo fati respondere ad quelli provisionati segondo se farà ali altri, ali quali provvisionati, perché sentimo vogliono fare de potentia et torre del'herbe et multiplicare inconveniente cum quello popolo, dirarli per nostra parte ad homo per homo che, se vanno facendo tali acti et non attendano ad portarse honestamente, gli darimo ad intendere ne dispiacerà. Ad messer Iacomazo (1) o verso soy, como è rasonevele che altri possa trovare delle robbe sopra li soy pigni, operaray gli sia observato il bollectino gli feci Rafaello, del quale ne scrivi, non intendendo però che ali homini bisogni de comperare delle cose, non habiandone per dare ali dicti soldati de messer Iacomazo, ma sopra li pigni diano fuora de quelle cose se trovassine havere. Ce è stato assay molesto il caso del dicto homo d'arme del dicto messer Iacomazo, quale dice che l'homini dela magnifica madonna Luchina hanno amazato nel lecto et tanto più quanto pensi essere stato morto ad torto et senza suo deffecto, al che non te dicemo altro, se non che scrivemo alla dicta madonna per la ligata, quale gli mandaray in opportuna forma per questa facenda, siché vederay la demonstracione ne farà et daracine adviso. Il nostro Consilio secreto ce ha [ 49v] al presente scripto havere inteso la differentia verte fra la predicta madonna Luchina da una parte et quelli citadini piacentini fanno residentia in Castel San Iohanne dal'altra et terminato dicti cittadini non essere tenuti né potere essere constrecti ad contribuire con li homini de San Iohanne alla taxa delli cavalli né ad altro incarico. Et cossì el dicto Consiglio ne scriverà alla dicta madonna. Il perché te ne habiamo voluto scrivere per toa informazione, et perché intendimo dicti citadini non vadino exempti, informarate secretamente delle facultà loro quanti cavalli poteriano portare et avisacene. Cremone, xii iulii 1451.
Andreas Fulgineus.


(1) Giacomazzo de Cola da Salerno.