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968. Francesco Sforza al podestà di Cremona 1452 settembre 11 "apud Quinzanum".

Francesco Sforza impone al podestà di Cremona di intervenire in favore di Tommasino Furlano, locatario della possesione ducale di Bonissima, perché venga indennizzato dagli uomini di Castelnuovo che hanno fatto pascolare sui suoi prati. Vuole che imponga a Giovannino di Corrado, oste alla Bonissima, di restituire a detto locatario le venti staia di spelta che abusivamente gli ha vendute; tale merce consente a Tommasino di pagare al duca il canone dovuto per la Bonissima. Gli faccia ancora riavere da detto Giovannino e da Pesacon il quantitativo di biada tolto al povero affittuario, cui sempre Giovannino deve per la taverna affittatagli lire 43 dell'anno passato e lire 80 per l'anno in corso. Tali interventi sono motivati dalla pretesa ducale di avere in anticipo il fitto dell'anno presente anche se non é il termine, perché Tommasino potrebbe così sovvenire il duca nei presenti bisongni.

[ 244r] Potestati Cremone.
Thomasino Furlano, nostro fictabile in la posessione della Bonissima, ne dice che per li homini de Castelnovo gli è stato facto danno in essa possessione in fare pasculare delle sue prate, il perché ve comittiamo che, essendo cussì, del che ne haveray piena informatione, provederay che per li dicti homini gli sia restaurato el damno dato, como è conveniente. Item ne dice che Zohannino de Conrado, hoste alla Bonissima, gli ha venduti stara xx de spelta alla misura cremonese senza sua licentia, il perché volimo, essendo cussì, debiati astrengere dicto Zohannino ad restituirgli la dicta sua biada, acioché ne possa pagare el ficto ch'el ne debbe dare. Item ne dice esso Thomasino che, essendo sequestrata in mano d'esso Zohannino et de Pesa con alcuna quantità (de) biada, quale fo reposta appresso a loro senza mensura, trovò per li predicti essere inganato et factoli manchare della dicta biada. Pertanto volimo che debiati invistigare de havere sopra ciò la veritade, et, trovando ch'el sia inganato, volimo che provediati alla indemnitade soa et li faciati restituire quello che trovasti essergli tolto. Item ne dice esso Thomasino ch'el debbe havere dal dicto Zohannino, per resto del ficto del'anno passato della taverna della Bonissima, libre 43, et anche per lo ficto della dicta taverna per l'anno presente libre 80 quanto sarrà la festa de Sancto Martino. Pertanto volimo che, constandove del dicto debito passato, astrengati dicto debitore ad satisfargli integramente. Et perché nuy astrengimo dicto Thomasino ad pagarve per lo ficto del'anno presente, benché non sia el termino, volimo che similmente astrengati el dicto Zohannino, suo debitore ad pagarli il ficto dello anno presente, licet ch'el termino sia da pagare dicto ficto al Sancto Martino, maxime perché redunda in utilitade nostra, rendendose nuy certi, benché non sia el termino, ne subveniria de dicti dinari, considerando li presenti bisongni nostri. Data in castris nostris apud Quinzanum, die xi septembris 1452.
Bonifacius.
Cichus.