assemblea di vicinanza sec. XIV - 1797

All’assemblea di vicinanza di Livigno prendevano parte tutti i nativi originari maschi di età superiore ai 25 anni. L’assemblea deliberava su qualsiasi aspetto relativo sia alla vita interna della vicinanza sia al governo dei suoi beni, dei suoi diritti e dei doveri, nel rispetto degli statuti di Bormio e successivamente delle leggi delle tre leghe; in particolare eleggeva gli anziani ed il mistrale, ma non i giusdicenti, che erano coadiuvati dal mistrale e dagli anziani; eleggevano i deputati dell’economato, estimo, erbatico, acque, sanità, nonché il consiglio ristretto, dopo la riforma del 1778, ad ausilio della ragione; eleggeva inoltre i capi della milizia di valle; nominava agenti, messi e procuratori in sua legale rappresentanza; eleggeva il parroco, il coadiutore di San Rocco e i beneficiali delle cappellanie di iuspatronato vicinale, gli anziani del triduo dei defunti, a partire dall’epoca della sua fondazione; eleggeva il custode delle chiese, con il placet del curato e del coadiutore; notava i regolamenti di gestione dei diritti comuni; adottava gride concernenti il commercio interno di talune derrate, ad esempio il fieno; approvava le rese dei conti della ragione uscente e degli amministratori delle chiese; delegava funzioni alla ragione, tra cui il governo dei boschi e la concessione di licenze di legnatico; determinava se e come concedere in affitto gli alpeggi vicinali; notava la contrazione di prestiti e altre misure fiscali; eleggeva, dal 1723, gli anziani amministratori del lascito scolastico; disponeva rogazioni e processioni religiose.
Le sedute della vicinanza, o sindacatus, erano valide quando vi prendevano parte almeno 2/3 dei vicini convocabili e presenti in quel momento nel paese: mancando la convocazione anche di uno solo degli aventi diritto, la riunione perdeva validità.

ultima modifica: 09/01/2007

[ Saverio Almini ]