ufficiali di comunità sec. XIV - 1797

Il comune di Grosio dovette avere originariamente un solo caneparius, che raccoglieva le rendite comunali; un saltarius, custode dei beni comunali e dei privati in custodia del comune, e convocava i vicini; alcuni accolladori, che vegliavano sulla distribuzione dei terreni ad accolam, fungevano da agrimensori e da stimatori per formare il censo dei terreni; e alcuni stimatores, che valutavano le doti matrimoniali.
Nel XVI secolo, tra gli ufficiali di comunità eletti dal consiglio nella prima riunione annuale, i saltari avevano il compito di notificare al decano le contravvenzioni rilevate nella loro opera di sorveglianza sui boschi, sul monte Rovaschiera, e nell’esecuzione delle altre incombenze loro affidate dal decano o dagli altri ufficiali della comunità; convocavano infine i consiglieri sia nel territorio comunale, sia fuori, dietro rimborso delle spese.
L’ufficiale preposto alla riscossione delle taglie era l’esattore, che a norma degli statuti poteva procedere all’esecuzione forzata dei beni nei confronti dei debitori insolventi.
Nel comune di Grosio esisteva il capitolo dell’elemosina, che curava la distibuzione di pane e vino ai poveri in determinate festività e che non aveva personalità giuridica, ma all’occorrenza era rappresentato dal sindaco e tre consiglieri. La gestione del capitolo, soprattutto la riscossione delle rendite consistenti in fitti di lasciti che venivano pagati in pane, vino, formaggio, grano, castagne, cera, denari, era affidata ad un sindaco, eletto annualemnte dal consiglio ordinario.
Gli statuti di Grosio del 1747 stabilivano le modalità di elezione dei sindaci del monte di pietà, uno per contrada, da parte del consiglio ordinario, che avevano il compito di distribuire il grano agli abitanti della rispettiva contrada, e di farselo restituire in quantità maggiorata, i sindaci eletti dovevano rimanere in carica per tre anni consecutivi, e solo il quarto anno potevano rimettere il mandato, tornando nell’obbligo di accettare la carica l’anno successivo. Con i sindaci veniva eletto un soprasindaco con il compito di vigilare sul loro operato; in caso di mancato restituzione del grano da parte dei debitori i sindaci erano obbligati ad indennizzare con i propri mezzi il monte di pietà.

ultima modifica: 09/01/2007

[ Saverio Almini ]