giudici dei danni dati 1331 - 1797

Magistratura cittadina già menzionata nello statuto del 1331 (Statuto di Bergamo 1331), l’ufficio dei giudici dei danni dati (denominazione completa giudici dei danni dati e di querele di possessione turbata) non subì modificazioni sotto la dominazione Veneziana. A dicembre i priori del collegio dei giudici estraevano a sorte un giudice, mentre il secondo veniva eletto dal maggior consiglio (secondo alcune fonti, tra cui il Da Lezze, il collegio indicava due giudici che restavano in carica sei mesi). Il giudice indicato dal collegio doveva essere ratificato dagli anziani. I due, che dovevano avere almeno quarant’anni (trenta secondo alcune fonti), non dovevano essere parenti.
In caso di disaccordo su una sentenza, entro il termine di cinque giorni si doveva procedere alla elezione di un giudice del collegio del giudici, accettato dalle parti, la cui sentenza aveva lo stesso valore che se fosse stata emessa da loro (secondo alcune fonti, invece, questo giudice “aggiunto” avrebbe avuto il compito di appoggiare uno dei due giudici in modo da esprimere una sentenza a maggioranza).
Si occupavano quotidianamente di tutto quanto riguardava il danneggiamento di proprietà e animali. Le loro sentenze erano appellabili da 5 lire in su al collegio dei giudici. I giudici utilizzavano un notaio indicato dal consiglio minore (AC Bergamo, inventario Archimeda).

ultima modifica: 19/01/2005

[ Fabio Luini, Cooperativa Archimedia - Bergamo ]