cancelliere 1428 - 1797

Il cancelliere di valle era il tenutario dei registri pubblici e garantiva la pubblicità degli ordini emanati dal consiglio. Eletto ogni sedici mesi da questo il cancelliere, come anche quelli dei singoli comuni, aveva, tra gli altri compiti consueti, l’obbligo, “sentendo alcuno a proponer, parlar, o far atto alcuno contra li presenti Ordini, o alcun di loro o parte di quelli, sì in consiglio generale, come delli Communi, o in Arenghi, subito notarli per nome e cognome sopra li loro libri esprimendo le parole che avessero detto contra essi Ordini acciò siano ad esempio d’altri castigati e puniti, giusta essi Ordini”. Poteva avvalersi di un coadiutore, approvato dal consiglio e per il quale doveva garantire.

ultima modifica: 19/01/2005

[ Fabio Luini, Cooperativa Archimedia - Bergamo ]