tesoriere 1596 - 1797

Gli statuti del 1605 sancirono che il tesoriere fosse nominato da appositi deputati, dopo regolare incanto, e che rendesse conto, entro trenta giorni dalla fine del suo incarico, ai deputati revisori dei conti. Riceveva, inoltre, dal podestà l’autorizzazione a pignorare e sequestrare per conto del comune (Silini 1981).

ultima modifica: 27/10/2002

[ Fabio Luini, Cooperativa Archimedia - Bergamo ]