consiglio di credenza 1578 - 1797

Il consiglio di credenza era formato da sedici membri, eletti dalle assemblee delle contrade che si dovevano riunire il primo giorno di festa successivo all’arrivo del nuovo podestà, e dal “defensor communitatis”. Il consiglio di credenza eleggeva il cancelliere, il “defensor communitatis”, il contraditore, il tesoriere, l’estimatore, i servitori, i quattro calcatori delle strade, i sindaci. Il consiglio doveva fare tutto quanto era in suo potere “a beneficio et utile universale et governare le cose di essa valle”. Non poteva, e non lo potevano neppure il podestà o il difensore, imporre taglie o gabelle senza l’esplicito consenso delle autorità veneziane; faceva eccezione la taglia per il salario del podestà, della quale il 35% andava alla camera fiscale di Bergamo e il 20% alla curia vescovile di Bergamo.
Le votazioni su questioni di particolare importanza non si svolgevano lo stesso giorno in cui erano state affrontate, ma si rimandavano alla riunione successiva. Ogni consigliere riceveva una copia della delibera da votare in modo da poter giungere alla votazione dopo avere attentamente, e collegialmente all’interno delle rispettive vicinie, riflettuto. Eventuali imposizioni fiscali straordinarie dovevano essere prese dal consiglio arricchito da tre consiglieri straordinari per contrada. Il consiglio non poteva riunirsi se non alla presenza del podestà (o di uno dei suoi luogotenenti) il quale aveva diritto di voto e ne controllava l’operato.

ultima modifica: 27/10/2002

[ Fabio Luini, Cooperativa Archimedia - Bergamo ]