consiglio generale 1596 - 1742

Il consiglio generale, riunione di tutti i capifamiglia delle numerose contrade che formavano il comune, eleggeva venti sindaci i quali, a loro volta, eleggevano altri venti uomini con i quali formavano il consiglio ristretto. La validità di seduta si aveva con la presenza dei tre quarti degli aventi diritto. Ogni eletto aveva due giorni per accettare o rifiutare, sotto pena di dieci lire. Annualmente eleggeva il console generale del comune, un notaio, un tesoriere, un esecutore, il “solecitador”, i due campari. Ogni sei anni eleggeva sei uomini addetti all’estimo generale.
Nel 1675 si stabilì che i capifamiglia, nella difficoltà verificata di riunirsi, si riunissero entro un mese dalla ricezione dell’avviso ed eleggessero trentasei consiglieri, in numero proporzionale all’estimo delle contrade. Questo consiglio si sarebbe dovuto riunire su richiesta dei sindaci e votare a scrutinio segreto. La durata di questo consiglio ristretto sarebbe dovuta essere quinquennale.

ultima modifica: 27/10/2002

[ Fabio Luini, Cooperativa Archimedia - Bergamo ]