massaro sec. XVI - 1797

Eletto dai reggenti, doveva riscuotere le entrate “a suo rischio e pericolo, e doveva dare idonea sigurtà”; era espressamente prevista la facoltà di ciascuna quadra di eleggere un massaro particolare col compito di riscuotere all’interno della sola quadra (cap. 49) (Statuti di Ponte di Legno secoli XVI – XVII).

ultima modifica: 27/10/2002

[ Giovanni Zanolini ]