ragioniere 1572 - 1797

Fino al 1572 non esisteva la carica vera e propria in quanto i compiti di contabile erano svolti dal cancelliere (e razionatore).
Eletto in consiglio, durava in carica due anni (secondo gli statuti), e sei mesi prima del termine veniva affiancato dal coadiutore; nella realtà la situazione era spesso meno chiara e delimitata come dimostra il fatto che il coadiutore diventò una carica specifica, abolita solo nel 1572 con l’elezione del ragioniere (Scotti 1969).
Questo doveva provvedere alla tenuta dei conti della comunità presentando all’inizio del mandato una fidejussione; sul suo operato vigilavano tre ispettori, incaricati anche di controllare l’operato del cancelliere. Al ragioniere non competeva però l’esazione dei tributi imposti da Venezia o i crediti della comunità, compiti svolti rispettivamente dal tesoriere ordinario e da quello straordinario, e per la parte relativa alle pene pecuniarie, dall’esattore criminale, o alle condanne (Scotti 1969).

ultima modifica: 19/01/2005

[ Giovanni Zanolini ]