sindaci sec. XVI - 1757

Già nel 1561 abbiamo notizia dell’esistenza di un “Agente del Contado Cremonese” a Milano (Muto 1994), tuttavia solo con gli ordini istitutivi del Corpo del Contado emanati nel 1565 la magistratura dei sindaci del Contado assume una fisionomia istituzionalmente definita. Secondo gli ordini citati i sindaci erano eletti in numero di due dalla congregazione generale tra persone proprietarie di beni iscritti all’estimo rurale e che pagavano perciò le tasse con il Contado; erano obbligati a recarsi a Cremona, secondo le necessità, almeno una volta alla settimana, e ad andare a Milano o in altri luoghi secondo le occorrenze. Dovevano mantenere due procuratori, uno a Milano e uno a Cremona e un sollecitatore a Milano. Avevano il compito di porre all’incanto le taglie che venivano riscosse nel Contado e di tenere nota di tutte le taglie date in riscossione a ciscun esattore. In casi particolari partecipavano alle riunioni della congregazione generale e, se necssario, potevano decidere di imporre contributi aggiuntivi a carico delle terre del Contado, dandone poi notizia ai 24 eletti (Repertorio scritture contado di Cremona, sec. XVI-XVIII, pp. 4-6).
Secondo gli ordini emessi nel 1587 i sindaci, sempre eletti in numero di due dalla congregazione generale con incarico biennale, erano tenuti ad eseguire quanto loro comunicato con ordine scritto dal conservatore; se uno dei due doveva recarsi a Milano, l’altro aveva l’obbligo di mantenersi nel territorio cremonese, e quando non assenti dal Cremonese, avevano l’obbligo di recarsi a turno ogni 15 giorni a Cremona, per ricevere istruzioni dal conservatore ed aiutare nel disbrigo degli affari; fu infine stabilito che le taglie dovessero essere poste all’incanto collegialmente dal conservatore, dai sindaci e dai ragionati (”Notizie che si ricercano dai signori sindaci generali del Contado di Cremona per servizio del censimento”, 1754, in “Risposte ai 45 quesiti”, cart. 3052).

ultima modifica: 19/01/2005

[ Valeria Leoni ]