camera del mercimonio 1757 - 1786

Il consiglio generale della cittą e provincia di Cremona doveva eleggere la camera del mercimonio, costituita da quattro decurioni e da quattro mercanti. In caso di vacanza di un posto l’Universitą dei Mercanti doveva nominare due persone dell’ordine decurionale o del mercantile secondo “la qualitą della vacanza” e il consiglio generale doveva scegliere tra i due nominati quello considerato pił idoneo; fra i decurioni della camera uno doveva essere un membro della congregazione dei prefetti.
Alla camera spettava l’esecuzione di tutti i compiti affidati dalla Giunta del censimento relativamente alla materia del mercimonio; doveva operara “subordinatamente alla Congregazione dei prefetti a tenore delle istruzioni speciali che le saranno date” (editto 9 gennaio 1756, artt. 33-34).

ultima modifica: 03/04/2006

[ Valeria Leoni ]