sindaci generali sec. XIV - 1757

Nella riunione annuale del consiglio generale venivano eletti due sindaci generali, la cui nomina spettava alla terre della Valsassina. Nell’ambito delle squadre valsassinesi vi era una rigida distribuzione del diritto di elezione dei sindaci, proporzionata alle imposte versate da ciascuna comunità: a partire dalla somma di lire 103.1.3 (l’antica quantità della gabella del sale) ad ogni comunità era stata attribuita una quota fissa di imposta, e in relazione a questa percentuale era stato definito uno schema con il quale fu stabilito il diritto di elezione del sindaco (Dattero 1997). Dei due sindaci, uno doveva essere della squadra di Mezzo o del Consiglio, l’altro della squadra di Chignolo o dei Monti.
Ammessi nella carica ed approvati dal consiglio generale i due sindaci, si faceva dare da loro giuramento di ben esercitare la carica, di osservare e di fare osservare le disposizioni degli statuti della Valsassina.
I sindaci generali, insieme ai dodici consiglieri eletti in seno al consiglio generale, al ragionatto, al sindaco provinciale (che vi assisteva), al podestà (che presenziava) formavano la congregazione. Cura dell’amministrazione e vigilanza sugli interessi della comunità generale restavano raccomandate specialmente ai due sindaci, ai quali spettava anche la nomina dei due canepari generali o esattori dei carichi locali, e che per il loro impiego, alla metà del XVIII secolo, riceveveano 10 scudi ciascuno.

ultima modifica: 12/06/2006

[ Saverio Almini ]