comune di Piubega sec. XIV - 1784

Citato nella rubrica 52 del libro VII “De Miliariis villarum” degli Statuti bonacolsiani degli anni dieci del trecento (D’Arco, 1871-1874) fra le ville dipendenti dal quartiere di maggiore di Mantova, “Plubegam” venne staccata dalla giurisdizione del marchesato di Mantova tra il 1444 e il 1466, in seguito alla prima divisione dello stato gonzaghesco, quando fu assegnato a Alessandro Gonzaga (Navarrini 1989). Circa la giurisdizione amministrativa a cui era soggetto, negli anni immediatamente seguenti alla erezione del ducato di Mantova, avvenuta nel 1530, Piubega era sede di vicariato (Mantova 1958-1963), come agli inizi del secolo XVII (Magini 1967). Nel 1750 per il piano de’ tribunali ed uffici della cittą e ducato di Mantova (piano 15 marzo 1750), Piubega dipendeva dalla pretura di Castel Goffredo, come nel 1772, in seguito al piano delle preture mantovane (piano 4 febbraio 1772), ovvero come nel 1782, dopo il compartimento territoriale delle preture dello stato di Mantova (nuovo piano 22 gennaio 1782), quando compare Piubega con San Cassiano.
Dalle risposte ai 47 quesiti della regia giunta del censmento, nel 1774 lo “stato totale delle anime” abitanti nella comunitą di Piubega era di 1.150 circa anime “tanto collettabili quanto non collettabili” (Risposte ai 47 quesiti, 1772-1777).
Sempre dalle risposte ai 47 quesiti, nel 1774 la comunitą possedeva diverse proprietą immobili tra cui l’osteria, la scuola, il forno, e capitali di censo e livellari (Risposte ai 47 quesiti, 1772-1777).
Dalle risposte ai 47 quesiti della regia giunta del censmento, nel 1774 la comunitą era retta da un consiglio generale o vicinia generale, che si teneva l’ultimo giorno di ciascun anno per “fissare e pubblicare tutte le … taglie od imposte”. Il consiglio generale era affiancato da una vice gerenza, formata da dodici reggenti, che erano tenuti “all’amministrazione diurna della comunitą” e al controllo della “legalitą dei pubblici riparti dei carichi”. I reggenti venivano “eletti da quatro elettori estratti a sorte e cadauno giurando d’eleggere persona abile e capace a governare”, indicava altri tre nominativi “quali uffiziali ponno servire tre anni successvi”. In seguito il “reggente di guardia” nominava il “reggente per ogni uno dei dodici mesi dell’anno, e cadaun reggente rege il suo mese”. La vice gerenza nella prima riunione annuale eleggeva il massaro, che era tenuto a “fare tutte le riscossioni comunitative” e presentava “idonea solidal sigurtą a cauzione e beneficio della comunitą”. Vi era inoltre un cancelliere, che oltre al “servizio della comunitą”, doveva aver cura delle scritture pubbliche dell’archivio comunitativo. Altri funzionari a cui la comunitą riconosceva un onorario erano il pretore, il ragionato, il corriere, il console o fante, il procuratore legale in Mantova, l’“avvocato comprotettore” delle cause del comune, il maestro, l’organista, il levamantici, il chirurgo (Risposte ai 47 quesiti, 1772-1777).

ultima modifica: 01/12/2006

[ Giancarlo Cobelli ]