consiglio del governo sec. XIV - 1784

Nel 1615 il consiglio di governo, al quale interveniva il podestà con funzioni di presidente, era formato da dodici consiglieri scelti proporzionalmente fra gli “ordini” del primo, del secondo e del terzo estimo. Annualmente a natale veniva rinnovato secondo queste modalità: ciascun consigliere in scadenza proponeva due nominativi del proprio ordine, dai quali venivano scelti nove nuovi consiglieri, ai quali se ne aggiungevano altri tre, scelti uno per ordine fra quelli in scadenza, “per instruire i nuovi, avvertendo però di non confirmare l’istesso più d’una volta immediatamente”. In seguito il consiglio generale confermava la nomina dei consiglieri del consiglio di governo. Dopo la conferma il consiglio di governo si riuniva per l’elezione del consiglio di governo con l’aggiunta (Inventario 1999). Il consiglio di governo si riuniva ordinariamente ogni lunedì (ogni 15 giorni nel 1726), anche se poteva essere convocato straordinariamente previo avviso notificato il giorno precedente dal ministeriale. Il consiglio del governo oltre alla nomina dei principali funzionari della comunità, aveva il potere di stipulare i “soliti” affitti e incanti annuali della comunità, garantiti da idonea”sigurtà”, di approvare le liste settimanali delle spese del massaro, di fare i “calmedranti” delle vettovaglie, di deliberare spese fino a cinquanta scudi. Poteva inoltre “fare le provvisioni intorno ai danni” campestri, rinnovare l’estimo, e intervenire nella formazione della “lista delle voci” da sottoporre al consiglio generale (Inventario 1999).

ultima modifica: 27/10/2002

[ Giancarlo Cobelli ]