dictator comunis sec. XIII - sec. XIV

Nel secolo XIII con la definizione delle funzioni dei notai presso i consigli cittadini, si precisava la figura del “dictator comunis”. Se in origine svolgeva le stesse funzioni del “notarius ad reformationes consiliorum”, redigendo i capitoli che i rettori proponevano e sui quali deliberava il consiglio, e i verbali delle riformagioni del consiglio stesso, registrandoli in appositi registri, in seguito stendeva le lettere più importanti del podestà e del comune, provvedeva alle variazioni delle norme statutarie, rilasciava copie e certificati, curava che fossero eseguite le determinazioni approvate. Diveniva il garante dell’osservanza della legalità e della prassi amministrativa, garantendola verso l’esterno, e partecipava alla stesura dei trattati internazionali insieme agli inviati e i negoziatori del comune. Se in precedenza la nomina del “dictator comunis” era elettiva, negli statuti bonacolsiani veniva stabilito che fosse designato dal signore, il quale fissava anche la durata del suo ufficio e il suo compenso (Navarrini 1988; Mantova 1958-1963).

ultima modifica: 27/10/2002

[ Giancarlo Cobelli ]