cancelliere sec. XIV - 1707

Nei consigli possono intervenire 2 deputati di maggiori estimati e 2 del personale che vanno avvisati dal cancelliere.
Il cancelliere è tenuto a dare copia degli atti del consiglio ai deputati sotto pena della privazione dell’impiego.
Consoli e cancelliere spediscono i mandati, con l’approvazione del consiglio ee con la motivazione e la data, sotto pena del rimborso alla comunità.
Il cancelliere tiene un registro distinto dei mandati con data, causa e nome del creditore.
Entro un mese dallo scadere delle cariche i consoli e il cancelliere rendono conto ai 4 deputati appositamente nominati dal consiglio generale. L’ordianario fa, se necessario, giustizia sommaria.
I conti vanno registrati nei libri dei convocati, quietanze, mandati, ecc. , vanno conservati nell’archivio e ordinati per anno.
Al cancelliere spetta il reparto delle tasse.
Se il cancelliere accetta incarichi incompatibili con il suo ufficio, il consiglio può rimuoverlo dall’ufficio anche se non è scaduto il termine.
Due deputati del consiglio generale devono fare l’inventario delle scritture della comunità e metterlo in archivio che avrà due chiavi diverse custodite una del 1° console e l’altra dal cancelliere che deve anche tenere un registro delle carte prestate (Duboin 1827-1854).

ultima modifica: 27/10/2002

[ Gloria Ferrario, Cooperativa Arché - Pavia ]