consiglio di provvisione sec. XIV - 1707

Nel consiglio di provvisione, detto anche consiglio dei dodici deputati alla provvisione, o consiglio ordianrio i due consiglieri di cui sopra scelgono quattro membri del consiglio generale i quali, a loro volta, indicando tre nominativi, procedono alla composizione del consiglio di provvisione.
I quattro consiglieri possono reciprocamente nominarsi ma non autoeleggersi.
I dodici di provvisione, nella prima riunione dell’anno, sorteggiano sei coppie di consoli, definiti “mesata”, che si sarebbero avvicendate ogni due mesi.
Il consiglio di provvisione si riunisce nella stessa sala del consiglio generale, seguendo le stesse modalità, con scadenze variabili e frequenza all’incirca mensile.
Dal 27 agosto 1616, data di uno dei più antichi convocati, si registra saltuariamente la presenza nel consiglio di altri 25 membri del consiglio generale. Costoro sono definiti “aggiunti” e partecipano a discussioni di particolari rielievo, quali, per esempio, i rapporti con i feudali o l’imposizione delle taglie.
Le competenze del consiglio di provvisione abbracciano tutte le questioni di ordinaria amministrazione della vita della comunità.
Al fine della validità delle delibere dei due consigli è necessaria, comunque, la presenza di almeno due terzi dei membri (Archidata 1990).

ultima modifica: 27/10/2002

[ Gloria Ferrario, Cooperativa Arché - Pavia ]