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1865. Francesco Sforza al luogotenente di Lodi 1453 maggio 3 Milano.

Francesco Sforza comunica al luogotenente di Lodi le lagnanze di Ambrogino e Giovanni Marcabotto, patroni di due retroguardi fatti armare lì a Lodi per la guardia dell'Adda, per il divieto dato ai loro compagni di uscire da Lodi per guadagnare qualcosa perché non ricevemo alcun soldo. Il duca comunica al luogotenente di permettere a tre o quattro degli uomini destinati alla guardia dei retroguardi di stare fuori una giornata o due, provvedendo, in caso di bisogno, di chiamare altri navaroli della città fino al ritorno degli uomini assentatisi. Ad Ambrogino e a Giovanni viene fatto divieto di abbandonare Lodi per rimanere a guardia dei retroguardi. In seguito, perché Ambrogino gli ha detto che è stato molte notti a guardia del ponte sopral'Adda, ha chiesto al luogotenente di accordarsi con lui.

Locumtenenti nostro Laude.
Sono stati qui da nuy Ambrosino et Iohanne Marchabocto, patroni de quelli doi retroguardii che havemo facto armare lì ad Lode per la guardia de Adda, quale se gravano assay dicendo che voy non voleti dare licentia alli soi compagni che vadano in veruno loco, ma che siano apparechiati aciò che, besognando, possano andare inanze et indreto, dove serà il bisogno, con li dicti retroguardii, allegando li predicti che per la loro stantia lì ad Lode perdeno el tempo loro, perché da noy non sonno pagati et da voy non possono havere licentia de andare a guadagnare cosa alcuna, et che questo seria la disfatione loro. Et parendone a noy che se moveno honestamente, et deliberando noy consentire alcuno male loro, gli havimo resposto questo medesmo che scrivemo ad voy, cioè che siamo contenti che voy dagate licentia ad tri o ad quatro ala volta, como meglio ve parerà delli loro compagni, che sonno deputati ala guardia delli dicti retroguardii, che possano [ 396r] andare a guadagnare et fare li facti loro, con questo che retorneno quello dì che vanno fora, overo il secundo dì, et se per caso accadesse, in questo mezo, che bisognasse armare et mandare dicti retroguardii più in uno loco che in un altro et che dicti homini fossero de fora, vogliamo et comandiamo che debiati far comandare delli altri navaroli de quella cità che vadeno con li dicti retroguardii dove voi gli ordinareti, et che stagheno lì dentro tanto per fin che seranno retornati li altri loro compagni alli quali voy haveriti dato licentia. Et cossì vogliamo che debiate exequire che ve scrivemo, con questo tamen che li dicti Ambrosino et Iohanne Marchabocto non se parteno per condictione alcuna lì da Lode, ma chi staghino ala custodia et guardia d'essi retroguardii et alla vostra obedientia. Apresso, perché dicto Ambrosino ne dice, per vostro comandamento, essere stato molte nocte con lo retroguardio suo alla guardia del ponte nostro sopra Adda, siamo contenti che voy lo debiate accordare, siché noy non perdiamo, neanche luy perda in tucto, et fate per tal forma che habia casone restare contento et che noy non gli vogliamo torre le soe fatiche. Data Mediolani, die iii maii 1453.
Ser Zaninus.
Iohannes.