Registro n. 4 precedente | 401 di 1893 | successivo

401. Francesco Sforza a Giacomo Scrovegni da Padova e Giovanni Dugnani 1451 marzo 5 Milano

Francesco Sforza ordina al podestà e al referendario di Novara che in ogni luogo della città e anche altrove si faccia una pubblica grida che chiunque conduce in città mercanzie e altri beni tenuti al pagamento del pedaggio possa entrare e uscire dalla città senza essere trattenuto né impedito.

Potestati (1) et referendario Novarie (2).
Siamo informati per la querela delli datiarii del datio del pedagio da quella nostra cità et del suo vescovato del'anno presente che quelli conduno merchantie et altre cose obligate al pagamento del dicto pedagio spesse volte sonno destenute in preiuditio d'esso datio et consequenter in detrimento delli dicti datiarii. La qual cosa hè contra li hordini et decreti nostri, per vigore delli quali se dipone (a) che per comservatione et augumento delle intrate nostre essi conductori non debbeno essere impediti. Il perché, delliberando nui provedere che li dicti ordini siano observati, acioché le prefate intrate più presto siano bonifichate che altramente, ve commettiamo et volemo che, haute le presente, faciati fare in caduno loco usato della dicta città et altrove, dove bissognarà, publicha crida che caduno quale conducha ad essa cità merchantie et altre cosse obbligate al pagamento d'esso pedagio possa vinire et ritornare liberamente senza che realmente né personalmente per alcuna casione possa fir distinuto né inpedito, sotto la pena alli contrafatienti se contene nelli antedicti ordini et decreti. Et cussì servati et fareti observare, rimota ogni exceptione. Data Mediolani, v martii 1451.
Cichus.


(a) Così in A.

(1) Identificato come Giacomo Scrovegni da Padova (cfr. SANTORO, Gli uffici, p. 292).
(2) Identificato come Giovanni Dugnani (cfr. SANTORO, Gli uffici, p. 295).