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203. Francesco Sforza a Corrado Sforza Fogliani 1451 dicembre 10 Lodi

Francesco Sforza ordina a Corrado Sforza Fogliani, luogotenente di Alessandria, di mettere nel possesso della commendaria di San Giovanni di Castellazzo Battista Fieschi, commendatore di San Giovanni di Genova, in concorrenza con Giovanni Pietro, commendatore degli Inviziati. Tale assegnazione il duca aveva rimessa al giudice competente, il gran maestro di Rodi.

(a) Conrado de Foliano, locuntenenti nostro Alexandrie.
In lo tempo passato, essendo stata differentia et questione fra messer Baptista dal Fiesco, comandatore de San Zohane de Zenova, et Iohanne Petro, comandatore dele Inviciati, nostro citadino de Alexandria, per casone dela comandaria de San Zohane dal Castellacio siamo stati ricercati più (b) et più volte del mettere ala possessione dela dicta comandaria el prefato messer Baptista, per vigore de bulle et altre rasone quale mostrava et diceva havere dicto messer Baptista. Nuy non intendendo el facto, nol volemo may consentire ma piutosto remittere la cognitione et declaratione al Gran Magistro de Rode et suoi locitenenti, como iudici competenti. Al presente per parte del dicto domino Baptista se mostra la sententia et declaratione facta per lo locotenente generale del'antedicto Gran Magistro de Rode et littere d'esso Gran Magistro, le quale ce astrengono, pregandoce del metere ala possessione predicta el prenominato domino Baptista et altre più lettere le quale, una cum la dicta sententia et declaratione, te mandemo alligate cum le presenti, che le vedi (c) et mostri a loro Inviciati et suoi advocati et procuratori cum voleno et de quelle piglia copia et li originali tuti subito ce remandi. Volemo aduncha che havuto cum ti el dicto Iohanne Petro, li dichi como dal canto nostro in questo facto l'havemo aiutato et favorito continuo; quindi è stato possibile et dal lato nostro haveramo voluto havesse havuto quello et ogni altra cosa, perché haviamo tuti loro como nostri amicissimi. Hora, non potendo nuy deviare dala via dela rasone, digli et confortali a stare patienti in questo facto a quello gli è debito, dal quale nuy non intendemo may deviare, etiam per nuy ni per nostri fioli (d) o fratelli o qualunca altro si fosse et cum buoni et convenienti modi metti ala possessione dela dicta comandaria del Castellatio esso messer Baptista, oviero altro in suo nome habente mandato legitimo, segondo che la dicta sententia et littere desponino et contenneno, et in questo vedi servare quella buona forma che si ricerca che la cosa pasa bene, senza ce intervenga rencressimento alchuno. Data Laude, die decimo decembris 1451.


(a) Precede Potestati nostro Laude depennato.
(b) Sul margine sinistro si trova pro domino Baptista de Fiesco.
(c) In A vediate con ate depennato.
(d) Da o fratelli alla fine scritto a margine.