Censi e livelli (1729 - 1800)

serie | livello: 3

Produttore fondo: Fino del Monte, Consorzio della Misericordia di Santa Maria dei nobili da Fin (1459 - )

Contenuto: La serie comprende tre soli atti, il primo del 1729, il secondo del 1796 e il terzo del 1800. Si tratta di instrumenti trovati "sciolti" e non riconducibili ad altra documentazione. Essi non rappresentano l'unica testimonianza di questa tipologia documentaria all'interno dell'archivio: molte costituzioni di censi e livelli sono infatti presenti in allegato nei fascicoli ottocenteschi relativi alla gestione di tali crediti da parte del Consorzio (cfr. sez. II, serie "Capitali attivi"). Sia la presente serie che quella ottocentesca illustrano la varietà degli atti relativi al prestito di denaro: costituzioni di censi, costituzioni di livelli, stipulazioni di mutui e relativi "pateat". - Note di storia istituzionale: Il censo e il livello erano di fatto contratti di "prestito di consumo con interesse e con garanzia reale" (1). Il censo si distingueva in riservativo e consegnativo. Con il primo tipo di contratto il venditore cedeva un proprio fondo in piena proprietà ad altri, riservandosi il diritto a una rendita annua e perpetua. Più comuni, anche perché meglio si prestavano a mascherare veri e propri prestiti a interesse, erano il censo consegnativo e il livello. Essi si definivano come il diritto a esigere prestazioni periodiche in natura o in denaro costituito sull'alienazione di un immobile, con patto di riscatto a favore del venditore: attraverso una vendita in pratica fittizia il "livellario" o "censuario" alienava il dominio diretto di un fondo al livellante o censuante e ne otteneva in cambio una somma in denaro. Questi retrocedeva il dominio utile del fondo stesso al livellario o censuario, che si impegnava a corrispondere un canone annuo (di solito il 5% del prezzo della vendita). Tale canone si definiva appunto censo quando il contratto seguiva i dettami della Bolla di Papa Pio V (19 gennaio 1568) e si definiva invece livello quando ottemperava alle leggi venete ("livello more veneto"). L'estinzione del censo e del livello poteva intervenire per riscatto da parte del venditore previa la restituzione al creditore del capitale erogato ("retrovendita"). Inoltre il debitore poteva alienare liberamente i beni sottoposti a censo, salvo far conoscere al creditore (al quale era riconosciuto in genere il diritto di prelazione) le condizioni di vendita. Di noma nel contratto interveniva un terzo fideiussore ("pieggio") che "prestava idonea sigurtà" (si faceva garante) per il livellario o censuario. Nel sec. XIX, in base alle disposizioni del codice napoleonico, il censuante o livellante potrà inoltre ricorrere all'istituto dell'ipoteca per garantire il proprio capitale (2) (cfr. in sezione II, serie "Gestione del patrimonio", introduzione alla sottoserie "Capitali attivi").(1) Cfr. inventario dell'Archivio storico del comune di Castione della Presolana, serie "Instrumenti".(2) Cfr. sezione II, serie "Gestione del patrimonio", introduzione alla sottoserie "Capitali attivi".

Compilatori
Annalisa Zaccarelli, Archivista

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