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693. Francesco Sforza al podestà di Cremona 1452 settembre sine loco

Francesco Sforza ordina al podestà di Cremona di fare in modo che, non appena Marino dalla Rocca avrà versata a Cristoforo da Sommo la cifra fissata dagli estimatori per un possedimento, detto Marino ne venga investito dal medesimo Cristoforo. Vuole, poi, che lo stesso Cristoforo dia, entro dieci giorni, a Marino la porzione di frutti che gli spettano: non facendolo, vi provvederà, come promesso, Andrea da Sommo.

Potestati Cremone.
Per non tenire in longo la causa vertente tra lo egregio cavaliero messer Marino de Astuli dala Rocha et Christoforo da Summo, volemo et comandiamote che, pagando dicto messer Marino al predecto Christoforo li denari expressi in la extimatione facta per ti una cum quelli extimatori, providi che esso domino Marino habia la possessione libera et expedita et tu stesso lo poni in possessione, quam primum l'haverà exbursato dicti denari. Et perché domino Marino dice ch'el dicto Christoforo ha havuto li fructi et frui, cioè la parte specta luy d'essa possessione, volemo che cum buona diligentia inquirissi, investigi dela quantitate de quelli et astrengi dicto Christoforo ala restitutione de tuti quelli te constarà che l'habia havuti, et questo infra dieci dì proximi a venire doppo la receptione dele presente. Nel facto del mal'offitio per le offexe, dicono hinc inde, essere facte, volemo procedi et faci quanto la iustitia suade, per forma che veruna dele parte dignamente non si possa querelare. Et quando el predicto Christoforo usasse renitentia in restituire li fructi et frui antedecti, n'ha promisso Andrea da Sommo de satisfare luy, e così lo astrengiarai, recusando dicto Christoforo de satisfare, et s'el predicto Christoforo havesse date al massario, che lavori dicta possessione biade alchune per seminare, ch'el dicto domino Marino le restituisse o satisfatia per quelle al dicte Christoforo, como è debito et rasonevole.