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882. Francesco Sforza al cancelliere Teseo da Spoleto e al podestà di Casalmaggiore (1452 settembre 16 "apud Quinzanum").

Francesco Sforza replica a Teseo da Spoleto e al podestà di Casalmaggiore l'ordine di imporre ai portinai del porto di Casalmaggiore di non lasciar passare alcuno proveniente dal campo o d'altrove, al di là del Po se sprovvisto di bollettino ad eccezione degli uomini del Cremonese che si spostano per gli affari loro, anche se per tali persone, occorre essere guardinghi. Estendano il divieto ai barcaioli e ai mugnai, minacciando ai i trasgressori carcere e punizioni adeguate.

Theseo de Spoleto, canzellario, et potestati Casalis Maioris.
Dilectissimi nostri, como per una altra ve havemo scripto, coś de novo ve explicamo che debiate ordinare et comandare expressamente ali portanari del porto nostro de Casal Mazore che, per quanto hanno cara la vita, non debiano passare dal canto de là da Po persona alcuna quale venesse de questo campo nostro, o de qualunqua altro locho, senza nostro bullettino. Questo ordine non intendemo per li homini ĺ circumstanti et del Cremonese, quali volesseno andare de là da Po per lor fazende como occorreno, havendo impeṛ in questo diligentia che inganno alchuno non possa intervenire.
Ordinareti anchora a tucti quanti barcharoli et molinari che non se debiano impazare de passare persona alcuna senza licentia sotto grave pena, et trovando, o essi portanari o altri in fallo, lo metterete in presone et li castigarete secundo il lor fallo. Data ut supra.
Iohannes.