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380. Francesco Sforza al podestà di Pavia 1453 ottobre 18 "ex castris nostris contra Pontevicum".

Francesco Sforza al podestà di Pavia, che gli aveva narrato di avere, ex offitio, proceduto contro Gerardo e Giorgio, fratelli Aliprandi, cavallari ducali, per porto di coltelli, osserva che non doveva procedere contro i fratelli, perchè, a prescindere che non v'era stata nessuna effusio sanguinis, essi, come cavallari, sono legittimati a portare tali armi. Nella fattispecie detti fratelli avevano messo mano ai coltelli perchè il cittadino pavese s'era, per una vertenza, portato in casa loro "per assaltare el dicto Zorzo".

[ 110v] Potestati Papie Havemo inteso che per vostro officio fi proceduto contra Girardo e Zorzo, fratelli delli Aliprandi, nostri cavallarii, per casone che, havendo ad Ii dì passati differentia e debato con uno altro nostro citadino de quella cità, quale era andato aIa casa delli dicti fratelli per assaltare el dicto Zorzo, dicto Girardo et Zorzo misero mane ale cortelle et arme che portano per defenderse a casa loro, benchè non ne seguisse altra offexa, nè effusione alcuna de sangue, et che fi proceduto contra de loro per la portadura deIe arme. Pertanto essendo così, considerato che Ii dicti fratelli hanno portato et portano Ie dicte arme como nostri cavallarii et como è consueto et necesaario per l'officio suo, et attento maxime che per dicta differentia non è seguuito effusione de sangue, dicemo che a nuy pare non sia da procedere contra dicti nostri cavallarii per dicta casone, ma da revocare et anullare ogni novità contra de loro facta; et cosi ve commettiamo per questa nostra. Et trovando la cosa essere altramente, advisatene. Data ut supra.
Ser Alexander de Ubertariis.
Iohannes.