Ufficio del registro

Diverse sono le funzioni dell'Ufficio del registro: riscossione delle entrate patrimoniali dello stato (rendite di terreni e di fabbricati, diritti d'acqua e di pesca, censi, canoni, livelli, debiti dei contabili e crediti diversi, rendite sui beni, entrate derivanti dalle vendite dei beni mobili), registrazione d'atti pubblici e privati e dichiarazioni di successione.
Gli Uffici si occupano dell'accertamento, della liquidazione e della riscossione d'alcune tasse e imposte indirette sugli affari (imposta di registro, imposta di bollo). Sono escluse dalla loro competenza alcune tasse indirette riscosse da terzi: per l'IVA, gli uffici IVA; per le tasse automobilistiche, l'ACI; per l'imposta sugli spettacoli, la SIAE.
L'Ufficio del registro conserva gli originali e le copie trattenute ai sensi dell'art. 16 ed i modelli di cui all'art. 17 e, trascorsi dieci anni, li trasmette all'Archivio Notarile, ad eccezione delle denunce di contratti verbali e dei modelli che vengono distrutti. Su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, l'Ufficio del registro rilascia copia delle scritture private, delle denunce e degli atti formati all'estero dei quali è ancora in possesso nonché delle note e delle richieste di registrazione di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre persone può avvenire soltanto su autorizzazione del pretore competente (decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131).
L'esistenza degli Uffici del registro, o di uffici analoghi diversamente denominati ma che svolgevano le stesse funzioni, risale a tempi antichissimi. L'istituto della registrazione fu creato per offrire ai cittadini una tutela contro la falsificazione degli atti e per la necessità dei regnanti di procurarsi denaro con la registrazione degli atti stessi; in seguito la funzione fiscale dell'Ufficio si andò accentuando.
Anticamente la registrazione era strettamente unita all'Insinuazione: la prima si occupava dell'annotazione del sunto degli atti mentre la seconda della loro archiviazione e conservazione.
Nel Regno di Sardegna l'Insinuazione ebbe origine con un editto di Carlo Emanuele I del 1582 e fu riordinata con editto del 28 aprile 1610; venne in seguito soppressa con decreto del 24 luglio 1801 dal generale francese incaricato dell'amministrazione del Piemonte Jourdan.
Con la fine della dominazione francese, in Piemonte la registrazione venne abolita con regio editto del 12 luglio 1814 e fu ristabilita l'Insinuazione; in seguito i ricevitori ripresero il titolo di Segretari Insinuatori.
Nella Repubblica Cisalpina invece, durante i Comizii del 1798, fu votata una legge che avrebbe favorito la nascita di Uffici del registro in ogni dipartimento per "raccogliere le denuncie di tutti i proprietari degli immobili, con i dati relativi ... si sarebbero dovuti denunciare altresì tutti gli atti di traslazione di dominio ... Con questi uffici, qualunque scrittura privata, anche se non riconosciuta da pubblico notaio, quando l'atto o contratto fosse stato denunciato da ambe le parti, avrebbe avuto forza di pubblico strumento con prova piena" (ROBERTI, Milano capitale napoleonica, pp. 384 - 385).
La legge non fu applicata e la situazione rimase immutata sino alla pubblicazione del Codice Napoleonico quando con legge 12 febbraio 1806, n. 9 venne stabilito che "in ogni cantone vi sarà un Ufficio del Registro, Eccettato il cantone dov'è il capoluogo di dipartimento, in tutti gli altri cantoni il Cancelliere del Censo tiene l'Ufficio del Registro" (tit. VI, art. 126 - 127); "in ogni capoluogo di dipartimento vi sarà un conservatore del Registro che terrà anche l'Ufficio del Registro del Cantone" (tit. VI, art. 31).
Un'organizzazione più precisa agli uffici venne data con decreto del 16 ottobre 1807, n. 198 che estese gli Uffici del registro ad ogni comune dove aveva sede un tribunale, una corte o anche un semplice giudice di pace.
Con decreto napoleonico del 16 agosto 1808 furono ridotti gli Uffici del registro, rimanendo costituiti "in tutti i comuni capoluoghi di dipartimento. Quest'ufficio è esercitato dal conservatore" oppure è mantenuto "nel comune dov'è un tribunale di prima istanza" e "in tutti gli altri capoluoghi di un distretto pel quale non venga a stabilirsi Ufficio di registro in conseguenza dei due paragrafi precedenti".
Erano qui registrati "tutti gli atti e contratti dei cantoni dell'intero distretto assoggettati al registro del Reale Decreto del 12 febbraio 1806" e "tutti gli atti di procedura civile e penale dipendenti dalle corti, dai tribunali e giudici di pace stabiliti nello stesso comune dov'è l'Ufficio del Registro".
Con legge 14 luglio 1866, n. 3121 venne approvato un nuovo regolamento sulle tasse del registro.
"La formalità della registrazione viene eseguita da appositi uffizzi governativi denominati uffizi di Registro, retti da funzionari nominati dal Governo e che prendono il nome di Ricevitori del Registro. Speciali ordinamenti distribuiscono questi uffizzi in distretti territoriali che comprendono i comuni assegnati a ciascuna giurisdizione" (regio decreto 13 settembre 1874, n. 1076, art. II, a cui fece seguito il nuovo regolamento 25 settembre 1874, n. 2127).
Il regio decreto del 20 maggio 1897, n. 217 approvò il testo unico delle leggi sulle tasse del registro e con regio decreto del 23 dicembre 1897, n. 549 il Regolamento per l'esecuzione della legge.
Con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 venne approvata la nuova legge sul registro che non si discostò dalle precedenti per quanto riguarda l'organizzazione amministrativa.
Con legge 9 ottobre 1971, n. 825 è stata creata la tassa sul valore aggiunto e sono stati aboliti diversi tributi prima gestiti dall'Ufficio del registro; è stato inoltre favorito il decentramento amministrativo secondo i principi ed i criteri direttivi dell'art. 3 della legge 18 marzo 1968, n. 249.
L'Ufficio del registro è stato il più importante organo dell'amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, fino al 1 gennaio 1973, data di entrata in vigore della riforma tributaria che, introducendo l'imposta sul valore aggiunto, ha anche segnato la data di nascita degli uffici provinciali I.V.A.
Con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, molti degli Uffici del registro furono soppressi e le loro competenze concentrate in quelli rimasti.
Con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, che disciplina gli uffici e il personale del Ministero delle finanze, è stato stabilito che "alla data di attivazione degli uffici delle entrate, gli uffici delle imposte dirette, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto e gli Uffici del registro sono soppressi e le relative competenze sono attribuite agli uffici delle entrate"; tali competenze saranno affidate all'Ufficio delle entrate territorialmente competente, indicato con decreto ministeriale, per i comuni in cui ne siano previsti più di uno.
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Bibliografia
- AVEZZA, La legge sulle tasse di registro, pp. 127 - 128
- Guidazzurra all'amministrazione italiana, 1990, p. 290
- Novissimo Digesto Italiano Appendice 1987, vol. VII, pp. 960 - 962
- Novissimo Digesto Italiano 1993, vol. XIX, p. 1077
- ROBERTI, Milano capitale napoleonica, pp. 384 - 385
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Fonti normative
- decreto del presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (= d.p.r. 131/1986)
- legge 14 luglio 1866, n. 3121 (= l. 3121/1866)
- regio decreto 13 settembre 1874, n. 1076 (= r.d. 1076/1874)
- regio decreto 25 settembre 1874, n. 2127 (= r.d. 2127/1874)
- regio decreto 20 maggio 1897, n. 217 (= r.d. 217/1897)
- regio decreto 23 dicembre 1897, n. 549 (= 549/1897)
- regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 (= r.d. 3269/1923)
- legge 9 ottobre 1971, n. 825 (= l. 825/1971)
- legge 18 marzo 1968, n. 249, "Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali" (= l. 249/1968)
- decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 644 (= d.p.r. 644/1972)
- decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 287 (= d.p.r. 287/1992)
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(Redazione a cura di Daniela Bernini, 1998)