Corte di appello

La Corte di appello è giudice di secondo grado sugli appelli delle sentenze pronunciate in prima istanza dai Tribunali del distretto; dal 1988 (d.p.r. 1988/449) è pure giudice di secondo grado sugli appelli contro le sentenze del pretore. In alcune materie (deliberazione di sentenze straniere, esecuzione delle sentenze ecclesiastiche in materia matrimoniale, controversie in materia di acque pubbliche) è giudice di primo grado.
Il territorio della Repubblica italiana è diviso in 23 Corti di appello, costituite in tutte le città capoluogo di regione ed in altre località importanti. La circoscrizione territoriale della Corte di appello ha nome di distretto.
Come per i Tribunali, anche per le Corti di appello si deve distinguere un duplice significato: quello di ufficio giudiziario istituito in una determinata circoscrizione e quello di organo collegiale giudicante; come tale la Corte di appello funziona con un numero invariabile di cinque votanti ridotti a tre nel 1977 (l. 532/1977), sia in materia civile, sia in materia penale, salvo le sezioni specializzate per le quali è prevista una diversa composizione del collegio giudicante.
L'ufficio giudiziario della Corte di appello è composto da un presidente (magistrato di Corte di cassazione con ufficio direttivo), da presidenti di sezione (magistrati di Corte di cassazione), e da consiglieri (magistrati di Corte di appello).
Ogni Corte di appello è ripartita in sezioni con competenza civile, penale o promiscua. Una sezione composta di cinque magistrati con uno o più supplenti ha funzioni istruttorie penali e funziona col numero di tre votanti.
Vi sono inoltre le seguenti sezioni specializzate:
a) sezione costituita in Corte di assise di appello, che giudica sugli appelli contro le sentenze delle Corti di assise di primo grado (l'appellabilità delle sentenze fu introdotta della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di Corte di assise, che istituì in ogni distretto di Corte di appello una o più Corti di assise di appello);
b) sezione per i minorenni, che giudica sugli appelli contro le sentenze del Tribunale per i minorenni;
c) sezione specializzata per le controversie agrarie, costituita da cinque magistrati togati e da due esperti nominati dal Consiglio superiore della magistratura o, per delega, dal presidente della corte e scelti fra gli iscritti negli albi professionali dei dottori in scienze agrarie (legge 2 marzo 1963, n. 320); la detta sezione giudica sugli appelli contro le sentenze della corrispondente sezione del Tribunale,
d) sezione funzionante come tribunale regionale delle acque pubbliche, costituita solo presso determinate Corti di appello (Cagliari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia): essa è giudice di primo grado nelle materie indicate negli art. 140 e seguenti del testo unico sulle acque pubbliche e gli impianti elettrici (11 dicembre 1933, n. 1775), e giudica con l'intervento di tre votanti (il presidente, un consigliere e un funzionario del Genio civile);
e) presso la Corte di appello di Roma esiste una sezione in funzione di collegio per le espropriazioni in esecuzione del piano regolatore di Roma.
Non sono sezioni specializzate la sezione per gli usi civici, esistente presso la Corte di appello di Roma, alla quale è attribuita la cognizione dei reclami contro le decisioni dei commissari regionali per la liquidazione degli usi civici (legge 10 luglio 1930, n. 1078) e la sezione costituita in magistratura del lavoro che giudica sugli appelli contro le sentenze dei pretori e dei tribunali in materia di lavoro, nonché le sentenze dei tribunali in materia di assistenza e previdenza obbligatorie (artt. 450 e 465 del codice di procedura civile).
- - - - - - - - - -
Bibliografia
Corte di appello, vol. XII (1965), pp. 1 - 4, in Novissimo Digesto Italiano, voll. I - XX, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, III ed., 1957 - 1975
GALTERIO, L., Ordinamento giudiziario. Testo coordinato delle riforme attuate in conformita con la Costituzione e leggi complementari, Milano, Giuffré, 1980, pp. 165 - 166, 919 - 920
- - - - - - - - - -
Fonti normative
- legge 10 luglio 1930, n. 1078, "Definizione delle controversie in materia di usi civici" (= l. 1078/1930)
- legge 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo Unico sulle acque pubbliche e gli impianti elettrici" (= l. 1775/1933)
- legge 10 aprile 1951, n. 287, "Riordinamento dei giudizi di assise" (= l. 287/1951)
- legge 2 marzo 1963, n. 320, "Disciplina delle controversie innanzi alle sezioni specializzate agrarie" (= l. 320/1963)
- legge 8 agosto 1977, n. 532, "Provvedimenti urgenti in materia processuale e di ordinamento giudiziario" (= l. 532/1977)
- decreto del presidente della repubblica 22 settembre 1988, n. 449, "Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni" (= d.p.r. 1988/449)
- - - - - - - - - -
(Redazione a cura di Raimonda Cuomo, 2000; revisione a cura di Antonella Cassetti, 2007; integrazione a cura di Giancarlo Battilà, 2009)