Comune di Fondra (sec. XIV - 1928)

Sede: Fondra

Tipologia ente: ente pubblico territoriale

Progetto: Comune di Isola di Fondra

Fondra è contrada di Val Fondra, come riportano gli Statuti di Bergamo del 1331 e del 1422 fino alla fine al 1595 con Branzi e Carona. Dopo quell'anno le tre contrade diventano comuni autonomi come riporta il capitano di Bergamo, Giovanni da Lezze nella sua descrizione del territorio bergamasco (1).
Nel corso del XVII secolo, da Fondra si stacca la contrada di Trabuchello per diventare un comune autonomo fino al 1798 quando Fondra lo riassorbe (2). Nel 1805 i due comuni sono nuovamente indipendenti l'uno dall'altro. All'epoca il comune di Fondra contava circa 500 abitanti.
Nel 1809 Fondra viene aggregato al comune di Branzi con Carona e Trabuchello (3), per poi tornare ad essere autonomo solo nel 1816 e venire collocato, con 498 abitanti, nel distretto VIII di Piazza.
La sovrana patente del 7 aprile 1815, con la quale veniva costituito il regno lombardo-veneto, stabiliva che l'organizzazione amministrativa dei comuni dovesse mantenere la suddivisione dei comuni in tre classi. Fondra avendo meno di 3000 abitanti figurava essere un comune di terza classe (4). Per una nuova regolamentazione degli enti locali bisognò attendere la notificazione 12 febbraio 1816 perfezionata e resa pienamente operativa dalle "istruzioni per l'attivazione del nuovo metodo d'amministrazione comunale colle attribuzioni delle rispettive autorità" contenute nella successiva notificazione 12 aprile 1816, in cui veniva fornito un quadro articolato dell'organizzazione e del funzionamento degli organi preposti all'amministrazione dei comuni. L'organo deliberativo di rappresentanza per la maggiore parte dei comuni era il convocato degli estimati, mentre l'organo collegiale incaricato dell'amministrazione del patrimonio era costituito da una deputazione comunale.
In base al regolamento annesso alla notificazione 12 aprile 1816 il convocato generale degli estimati era costituito dalla totalità dei possessori. Nel convocato era dunque "consolidata la facoltà di deliberare e disporre degli affari riguardanti l'amministrazione del comune nelle forme prescritte dalle leggi e sotto l'approvazione del governo" (art. 2). Modalità di convocazione, impedimenti e incompatibilità dei partecipanti, modalità di deliberazione del convocato erano trattate negli articoli 3-28 del regolamento.
Nel 1844 il comune di Fondra viene riconfermato nel VIII distretto di Piazza (notificazione del 1 luglio 1844) per poi essere inserito nel V distretto (notificazione del 23 giugno 1853) come comune con convocato generale di 468 abitanti.
Con l'unione temporanea delle province lombarde al regno di Sardegna, in base al compartimento territoriale stabilito dalla legge del 23 ottobre 1859, il comune di Fondra con 473 abitanti, retto da un consiglio di quindici membri e da una giunta di due membri, viene incluso nel mandamento X di Piazza, circondario I di Bergamo. Con la legge 23 ottobre 1859 la ripartizione del territorio viene stabilita in provincia, circondari, mandamenti e comuni (art.1) (5).
La legge del 1859, inoltre, modificava le denominazioni di Consiglio delegato in Giunta municipale, aumentava la durata dei Consigli (a cinque anni) e il numero dei consiglieri, e disciplinava il sistema elettorale.
Nel 1861 il comune aveva 457 abitanti e in base alla legge sull'ordinamento comunale del 1865 il comune era amministrato da un sindaco, da una giunta e da un consiglio.
Con il progressivo ingrandimento del Regno, la legislazione del 1865 (6) venne estesa alle Province del Veneto (D.L. 1 agosto 1866, n. 3130) e a Roma e provincia (D.L. 15 ottobre 1870, n. 5928), attuando così l'unificazione amministrativa anche nei territori di nuova annessione.
Nel 1871 il comune di Fondra contava 340 abitanti e nel 1881 si ingrandiva fino a 430.
Nel 1894 la riforma delle legislazione elettorale voluta da Crispi lasciava inalterate le norme sostanziali del T.U. 1889, ma modificava i metodi di revisione delle liste politiche ed amministrative e le operazioni elettorali (leggi 11 luglio 1894 n. 286 e 11 luglio 1894 n. 287 e T.U. 25 marzo, n.83) (7).
Nel 1901 il comune di Fondra contava 241 abitanti (misurando una netta flessione rispetto all'81) per poi crescere fino a 311 abitanti nel 1911 (8).
L'avvento del fascismo arrestò lo sviluppo democratico delle autonomie locali mutando radicalmente i rapporti tra gli enti comunitari e lo stato.
Il R.D. 24 settembre 1923 n. 2074 dette facoltà al Governo di conferire ai commissari e alle commissioni straordinarie per l'amministrazione dei comuni e delle province i poteri dei rispettivi consigli. Seguiva l'importante R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, di modifica del T.U. del 1915 che innovava profondamente l'assetto istituzionale del comune. Con la legge del 4 febbraio 1926, n. 237 viene introdotto nei comuni l'istituto podestarile. Il podestà, dove il Prefetto lo ritenesse opportuno, era assistito da una Consulta municipale, il cui numero determinato dal Prefetto stesso, in misura non minore a 6 membri, di cui un terzo nominato direttamente e i due terzi erano individui degli enti economici, dei sindacati e delle associazioni locali. La Consulta dava pareri facoltativi, sulle materie richieste dal Podestà, e obbligatori sui bilanci, gli impegni ultraquinquennali, le imposizioni dei tributi, l'alienazione dei beni, l'assunzione diretta dei pubblici servizi. Il Podestà durava in carica 5 anni e poteva essere trasferito da un comune all'altro della provincia.
Venne così completamente sostituito il sistema delle elezioni con quello della nomina dall'alto. Tutto il complesso organizzativo della pubblica amministrazione era ordinato secondo le linee di una stretta gerarchia.
Il R.D.L. 23 ottobre 1925, n. 2113 istituisce il servizio ispettivo e prescrive il giuramento di fedeltà al regime per gli impiegati dei comuni e delle province (9).
Nel 1928 Fondra viene definitivamente unito al comune di Trabuchello per formare l'attuale comune di Isola di Fondra (10).

Note
(1) Giovanni Da lezze, "Descrizione di Bergamo e suo territorio. 1596".
(2) Paolo Oscar e Oreste Belotti, Atlante storico del territorio bergamasco. 2000.
(3) Decreto del 31 marzo 1809.
(4) Per i comuni di terza classe il consiglio comunale era composto da non più di quindici membri, fra i quali fino al numero di tre potevano essere non possidenti, ma con i requisiti di avere almeno trentacinque anni di età, di possedere uno stabilimento di agricoltura, industria o commercio nel loro comune, e di pagare la tassa personale (art. 20). La municipalità invece era composta da un sindaco e due anziani. (5) La provincia era retta da un Governatore, un Vice Governatore e un Consiglio di Governo (art.2); nel circondario era presente un Intendente (art. 7), e dove il circondario era capoluogo di provincia l'ufficio di Intendente veniva esercitato dal Vice-Governatore.
Con il decreto del 9 ottobre 1861, n. 250 i governatori assumeranno i titoli di Prefetti e gli Intendenti di circondario quello di Sottoprefetti.
(6) Con questa legge del 1865 il territorio del Regno veniva diviso in province, circondari, mandamenti e comuni. In ogni provincia era istituito un Prefetto ed un Consiglio di prefettura, mentre nell'ambito di ogni circondario era istituito il Sottoprefetto.
(7) La legge 11 luglio 1894 n. 287 portava la durata dei consigli comunali e provinciali a 6 anni, prescrivendone la rinnovazione per metà ogni 3 anni, e disponeva che anche il Sindaco e il Presidente della Deputazione provinciale rimanessero in funzione per un triennio. Fu poi la legge 29 luglio 1896 n. 346 presentata da Di Rudinì che disponeva l'elezione dei sindaci da parte di tutti i consigli comunali, eliminando, così, le nomine regie che erano state mantenute dalla riforma dell'88 per i comuni inferiori a 10 mila abitanti. Restavano invariati la durata triennale della carica e il procedimento d'elezione del Sindaco, mentre all'art. 124 T.U. 1889 venivano aggiunti tre comma per disciplinare il controllo prefettizio e governativo sulla deliberazione della nomina. Due anni più tardi con il nuovo T.U. effetto del R.D. 4 maggio 1898 n. 164 venivano apportate innovazioni soltanto nella parte procedurale elettorale, nelle accennate norme concernenti il Sindaco, e in talune disposizioni finanziarie in relazione alle leggi 23 luglio 1894, n. 340 e 4 agosto 1895 n. 516 sulle sovrimposte comunali e provinciali.
(8) Con la legge 30 giugno 1912 n. 665, venivano ammessi all'elettorato attivo tutti i cittadini (maschi) di almeno 30 anni di età, anche se analfabeti, e quelli, tra i 21 e i 30 anni, aventi determinati titoli di capacità o di censo. Tale legge, coordinata con le precedenti disposizioni, formò il T.U. 30 giugno 1912, n. 666, poi ancora parzialmente modificato (legge 22 giugno 1913, n. 648 e T.U. 26 giugno 1913, n. 821). Con la legge 19 giugno 1913, n. 640 tali prerogative venivano garantite anche all'elettore amministrativo. A questa legge si collegavano anche nuove disposizioni in materia di formazione e tenuta delle liste elettorali, di disciplina delle votazioni, di regime delle incompatibilità. Il nuovo T.U. effetto del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 non si discostava dal precedente se non per la parte concernente la disciplina elettorale.
(9) Si provvide anche alla riforma dell'ordinamento contabile e finanziario dei comuni, con il potenziamento dei poteri di controllo tutorio sulle spese e sui bilanci, spettanti alla Commissione per la finanza locale, che era stata istituita con R.D. 29 ottobre 1925, n. 1924.
(10) R. D. 28 giugno 1928, n. 1713.

Compilatori
Breviario Roberto, Archivista
Piscitello Antonino, Archivista